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TRADUZIONE INDICATIVA DELLE CONDIZIONI ORDINARIE (1970) CHE REGOLANO LA POLIZZA DI CARICO PER TRASPORTI COMBINATI DELLA F.I.A.T.A.
(In caso di discordanza fa testo l’originale inglese)

DEFINIZIONI: Il termine “MERCHANT” significa e comprende il Caricatore, il Mittente, il Consegnatario, il Portatore della presente Polizza di Carico, il Ricevitore ed il Proprietario della merce. Per “Freight Forwarder”, Spedizioniere, Vettore si intende l’emittente della presente Polizza di Carico nelle forme specificate al recto di questo documento. Il solo scopo delle rubriche dei seguenti articoli è di facilitarne il richiamo.

CONDIZIONI

1. APPLICABILITA’
La denominazione “Polizza di Carico per Trasporti Combinati” del presente documento non è d’ostacolo alla sua utilizzazione anche nel caso in cui il trasporto indicato venga eseguito con mezzi di una sola specie.

2. EMISSIONE DELLA “POLIZZA DI CARICO PER TRASPORTI COMBINATI”
2.1 Con l’emissione della presente “Polizza di Carico per Trasporti Combinati” lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder):
a) si impegna a curare o a far curare l’esecuzione dell’intero trasporto dalla località in cui la merce viene presa in consegna a quella che, in questa Polizza di Carico, è designata per la riconsegna;
b) si assume le responsabilità previste nelle presenti Condizioni.
2.2 Limitatamente all’espletamento di quanto previsto nella presente Polizza di Carico e in osservanza alle disposizioni in essa contenute, la Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) è responsabile per le azioni od omissioni di chiunque cui lo stesso ricorra per l’esecuzione del contratto in adempimento alla Polizza stessa.

3. NEGOZIABILITA’ E TITOLO RAPPRESENTATIVO DELLA MERCE
3.1 La presente Polizza di Carico è da ritenersi negoziabile, salvo che non sia espressamente contrassegnata con la dicitura “non negoziabile”.
3.2 Con l’accettazione della presente Polizza di Carico il “Merchant” e i suoi giratari convengono con lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) che, in mancanza della indicazione “non negoziabile”, la Polizza costituisce titolo rappresentativo della merce e il Portatore a seguito della girata ha il diritto di ricevere o di trasferire le merci in essa descritte.
3.3 Salvo prova contraria, la Polizza di Carico costituisce ricevuta da parte dello Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) per le merci come descritte e dettagliatamente indicate al recto della Polizza stessa. Non è tuttavia ammessa prova contraria quando la Polizza di Carico sia stata negoziata o trasferita, a salvaguardia del terzo che agisce in buona fede.

4. MERCI PERICOLOSE ED INDENNIZZI
4.1 Quando il mittente consegna allo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) merci pericolose, deve renderlo attento sulla natura esatta del pericolo e, se necessario, indicargli le precauzioni da prendersi.
4.2 Le merci, la cui natura pericolosa non sia stata portata a conoscenza dello Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder), possono in qualunque momento e luogo essere scaricate, distrutte o rese inoffensive senza alcun indennizzo; inoltre il mittente è responsabile per ogni spesa, perdita o danno derivante dall’atto della loro consegna per il trasporto o durante il loro trasporto.

5. DESCRIZIONE DELLE MERCI E DELL’IMBALLAGGIO EFFETTUATO DAL “MERCHANT”
5.1 Il Mittente garantisce allo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) l’esattezza della descrizione della merce, delle marche, del numero, della qualità e del peso quali da lui indicati nel momento in cui lo Spedizioniere,Vettore (Freight Forwarder) per ogni perdita, danno o spesa derivante o dipendente da inesattezza o insufficienza di tali indicazioni. Il diritto dello Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) a tale indennizzo non costituisce limitazione di alcun genere delle responsabilità a lui imputabili a seguito di questa Polizza, nei confronti di chiunque che non sia il mittente.
5.2 Senza alcun pregiudizio per l’Art. 6 lettera (A) numero (2) (d), il “Merchant” è responsabile per ogni perdita, danno o avaria derivanti da imballaggio difettoso o insufficiente della merce, come pure per la caricazione erronea e/o l’imballaggio difettoso nei “containers”, nei rimorchi e sui pianali, quando la caricazione e/o l’imballo siano stati eseguiti dal “Merchant” stesso o per suo conto; il “Merchant” inoltre è responsabile per difetti o inadeguatezza dei “containers”, dei rimorchi e dei pianali nel caso in cui siano forniti da lui stesso ed è tenuto ad indennizzare lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) per ogni ulteriore spesa così provocata.

6. LIMITI DELLE RESPONSABILITA’
A. 1) Il Vettore, Spedizioniere (Freight Forwarder) è responsabile per la perdita o i danni sofferti dalla merce dal momento della presa in carico a quella della riconsegna.
2) Il Vettore, Spedizioniere (Freight Forwarder) è peraltro liberato da ogni responsabilità derivante o dipendente da:
a) errore o negligenza del Mittente o del Consegnatario;
b) esecuzione di istruzioni date da persona autorizzata;
c) mancanza o difetto d’imballaggio di merci per loro natura esposte a perdita o danneggiamento se prive di imballo o con imballo inadeguato;
d) maneggio, caricazione, stivaggio o discarica eseguiti dal Mittente, dal Consegnatario o da qualsiasi altra persona agente per loro conto;
e) vizi intrinsechi della merce;
f) insufficienza o inadeguatezza delle marche e dei numeri sulle merci o sugli imballi o sulle unità di carico;
g) scioperi o serrate, interruzione del lavoro o riduzione della mano d’opera, qualunque sia la loro causa e siano essi parziali o generali;
h) ogni altra causa o avvenimento dei quali lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) non possa evitare il sopraggiungere o impedire le conseguenze con l’impiego di ragionevole diligenza.
3) Qualora, in forza del numero 2 del presente Articolo, lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) non sia in alcun modo tenuto a rispondere di taluni fatti che diano origine alla perdita o al danno, egli è responsabile solo nella misura in cui i fatti di cui risponde a seguito del presente Articolo, abbiano contribuito alla perdita o al danno.
4) Spetta allo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) l’onere di provare che la perdita o il danno sono dovuti a una o più d’una delle cause o a uno o più d’uno degli avvenimenti specificati sub (a), (b) e (h) del presente Articolo. Se lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) riscontra che la perdita o il danno possono essere riconducibili nelle circostanze di fatto a uno o più d’uno delle cause o avvenimenti previsti nei punti da (c) a (g) del paragrafo 2 del presente Articolo, si presume che tale ne sia stata la causa. Tuttavia il reclamante ha facoltà di provare che la perdita o il danno sono stati in realtà causati nè in tutto nè in parte da una o più di tali cause o eventi.
B. Se, nonostante quanto disposto in altri Articoli delle presenti condizioni, è possibile dimostrare dove si sono verificati la perdita o il danno, lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) ed il “Merchant” hanno il diritto di pretendere che la responsabilità dello Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) venga determinata secondo le norme di una convenzione internazionale o legge nazionale, quando
i) a tali norme non può derogarsi con contratto privato a danno del reclamante, e inoltre
ii) quando tali norme avrebbero avuto applicazione se il “Merchant” avesse concluso con lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) un contratto separato e diretto per quella particolare tratta del trasporto nella quale il danno o la perdita si sono verificati ed avesse ottenuto quale prova di tale contratto uno specifico documento, che deve essere emesso se tale convenzione internazionale o tale legge nazionale trovano applicazione.

7. PARAMOUNT CLAUSE
Le Norme dell’Aia contenute nella Convenzione Internazionale di Bruxelles del 25 agosto 1924 per l’unificazione di talune norme concernenti le Polizze di Carico , così come sono in vigore nel Paese di caricazione, sono applicabili a qualunque trasporto di merci via mare o per navigazione interna, sia che la merce sia caricata sopra coperta che sotto coperta.

8. LIMITE DELL’INDENNIZZO
8.1 Quando lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) è tenuto al risarcimento per il danno o la perdita delle merci, tale risarcimento va
calcolato secondo il valore delle merci nel luogo e al momento della consegna al Consegnatario a norma di contratto, e nel luogo e al momento in cui la consegna avrebbe dovuto essere eseguita.
8.2 Il valore della merce viene stabilito secondo le mercuriali o, mancando queste, secondo il prezzo corrente di mercato; in mancanza di tutti e due, secondo il prezzo normale per merci della stessa natura e qualità.
8.3 L’indennizzo, però non può superare i 30 (trenta) Franchi per kilogrammo di peso lordo delle merci perdute o danneggiate (per “Franco” intendendosi una unità costituita da mgr 65,5 d’oro al titolo 900 millesimi).

9. RITARDI, PERDITE CONSEQUENZIALI, ecc.
Lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) non garantisce il tempo d’arrivo. Nell’ipotesi in cui venisse tenuto responsabile di un ritardo, con conseguenti perdite o danni diversi dalla perdita o dal danneggiamento della merce, la sua responsabilità è limitata ad un ammontare pari al doppio del nolo rappresentato da questa Polizza di Carico, oppure pari al valore della merce stabilito a norma dell’art. 8 quando l’indennizzo così risultante costituisce un ammontare inferiore.

10. ECCEZIONI
10.1 L’esonero ed i limiti di responsabilità previsti in queste Condizioni trovano applicazione ad ogni pretesa promossa contro lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) per perdita o danno alle merci, tanto se la pretesa sia contrattuale che extracontrattuale.
10.2 Lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) non può beneficiare delle limitazioni previste al paragrafo 3 dell’Art. 8, ove sia possibile provare che la perdita o il danno dipendono da un fatto o da un’omissione dello Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) commessi o con l’intenzione di provocare il danno o per colpa grave, o con la consapevolezza della probabilità del verificarsi di un danno.

11. RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI E DEI SUBCONTRAENTI
11.1 Se un’azione per danneggiamento o perdita della merce è promossa contro una delle persone indicate al paragrafo 2 dell’Art. 2, questa ha diritto di valersi degli stessi mezzi di difesa e gode dei limiti di responsabilità dei quali lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) ha il diritto di valersi a norma delle presenti Condizioni.
11.2 Tuttavia, quando risulti che la perdita o il danno dipendono da un’azione od omissione di una delle dette persone commessi con l’intenzione di causare il danno o per colpa grave o con la consapevolezza del probabile risultato di un danno, questa non può godere del beneficio della limitazione di responsabilità previsto al paragrafo 3 dell’Art. 8.
11.3 Salvo a quanto previsto al paragrafo due dell’articolo dieci e al paragrafo 2 del presente Articolo, l’ammontare totale delle somme imputabili allo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) e alle persone menzionate al paragrafo 2 dell’Art. 2 non può in nessun caso superare i limiti previsti in queste Condizioni.

12. METODO E PERCORSO DEL TRASPORTO
Lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) si riserva una ragionevole autonomia per quanto concerne i mezzi, il percorso e la procedura da seguire per il maneggio, il magazzinaggio e il trasporto delle merci.

13. CONSEGNA
Se il “Merchant” non si presenta per il ritiro della merce o di parte di essa nel luogo e nel momento nei quali il Vettore, Spedizioniere (Freight Forwarder) ha il diritto di esigerne dallo stesso il ritiro, lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) ha diritto di depositare in magazzino la merce o parte della stessa a rischio e pericolo del “Merchant”. A seguito di ciò la responsabilità dello Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) per la merce o la parte di essa immagazzinata come sopra detto (a seconda del caso), cessa del tutto e il costo del magazzinaggio (pagato o pagabile dallo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) oppure dai suoi incaricati o da sub-contraenti) deve essere corrisposto senz’altro dal “Merchant” allo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) non appena questi ne faccia richiesta.

14. NOLO E SPESE
14.1 Il nolo deve essere pagato per contanti senza riduzioni e, sia prepagato sia se pagabile a destino, deve essere considerato come acquisto al ricevimento della merci e non rimborsabili o rinunciabile in alcun caso .
14.2 Il nolo e tutte le altre somme indicate in polizza di carico devono essere pagate nella divisa indicata nella polizza di carico o, a scelta dello Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) nella divisa del Paese di partenza o di destinazione al cambio più elevato vigente, per effetti bancari a vista al giorno della partenza per i noli anticipati e, per i noli pagabili a destino, al cambio più elevato tra quello del giorno in cui viene notificato al “Merchant” all’arrivo a destino della merce o quello del giorno del ritiro dell’ordine di consegna (delivery order) oppure, a scelta dello Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) al cambio del giorno della data della Polizza di Carico.
14.3 Tutte le somme dovute, tasse e gravami o altre spese devono essere pagate dal “Merchant”.
14.4 Il “Merchant” dovrà rimborsare lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) in proporzione al carico per ogni costo per dirottamento, ritardo od altro incremento del costo di qualsiasi natura causati da guerra, operazioni belliche, epidemie, scioperi, disposizioni governative e cause di forza maggiore.
14.5 Il “Merchant” garantisce la correttezza della dichiarazione del contenuto, dell’assicurazione, del peso, delle misure e del valore delle merci ma lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) si riserva il diritto di ispezionare il contenuto e di verificare il peso, le misure o il valore. Se in tale ispezione si constata che la dichiarazione non è corretta si concorda che dovrà essere pagata allo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder), come danno liquidato per il suo costo ispettivo e per le perdite di nolo su altre merci, o una somma equivalente a 5 volte la differenza tra l’importo corretto e il nolo addebitato o il doppio della differenza tra il nolo addebitato e il nolo dovuto, qualunque delle due ipotesi comporti la somma minore, indipendentemente dalla cifra indicata in Polizza di Carico come nolo da pagare.

15. RITENZIONE (LIEN)
Lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) avrà diritto di ritenzione (lien) sulle merci per qualsiasi importo dovuto in base a questa Polizza di Carico compreso il magazzinaggio e le spese per l’incasso delle stesse potrà rinforzare tale ritenzione (lien) in qualsiasi modo egli riterrà opportuno.

16. AVARIE GENERALI
Il “Merchant” dovrà indennizzare lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) in relazione ad ogni reclamo di avaria generale che possa essere a lui rivolto e dovrà fornire allo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) le garanzie che questi potesse richiedere a tale riguardo.

17. RISERVE
Salvo prova del contrario le merci si considereranno riconsegnate, da parte dello Spedizioniere,Vettore (Freight Forwarder), così come descritte in Polizza di Carico a meno che siano state presentate riserve scritte allo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder), o alle persone indicate nella clausola 2 paragrafo 2 di cui sopra, per perdite o danni delle merci e circa la natura generale degli stessi, nel luogo della consegna, prima o al momento del passaggio delle merci in custodia della persona avente titolo al ritiro in base a questa Polizza di Carico o, se la perdita o il danno non sono apparenti entro i sei giorni consecutivi seguenti tale passaggio.

18. DECADENZA
Lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder), cesserà di essere responsabile in virtù delle clausole di queste “Condizioni” a meno che sia stato chiamato in giudizio entro 9 mesi dalla consegna delle merci. Nel caso di perdita totale delle merci tale periodo comincerà a decorrere 2 mesi dopo la data di cui le merci sono state prese in carico dallo Spedizioniere,Vettore (Freight Forwarder).

19. GIURISDIZIONE
L’azione legale contro lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) potrà essere espletata soltanto nel luogo (Paese) dove lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) ha la sua principale sede di attività e dovrà essere decisa secondo le leggi di tale Paese.

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