Home » Articoli » LEGGE 31/12/96 n. 675 TRATTAMENTO DEI DATI tutela delle persone e di altri soggetti

LEGGE 31/12/96 n. 675

TRATTAMENTO DEI DATI – TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI
Si informa che nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 3 dell’8 gennaio 1997 è stata pubblicata la Legge 31 dicembre 1996 n. 675 di cui al titolo. Tale normativa garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale. Si garantiscono altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente od associazione. Viene posta, pertanto, nell’ambito di efficacia della presente legge la Banca dati intesa come complesso di dati personali organizzati secondo una varietà di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento, quest’ultimo inteso come operazione, svolta con o senza l’ausilio di mezzi elettronici od informatici, che consenta la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione ed elaborazione, la modifica, la selezione, il raffronto, l’utilizzo e la cancellazione o distruzione dei dati. Per dati personali si intende ogni tipo d’informazione relativa a persone fisiche o giuridiche, identificate o comunque identificabili anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero o un codice di identificazione personale. Il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per esclusivi fini personali non è soggetto all’applicazione della presente legge, fermo restando che tali dati non siano destinati alla comunicazione pubblica od alla diffusione. Sono esentati dall’applicazione della presente legge i dati coperti dal segreto di Stato, i dati oggetto del Casellario Giudiziale nell’ambito delle certificazioni sui carichi pendenti in campo penale, i dati elaborati per ragioni di giustizia nell’ambito degli Uffici Giudiziari, del CSM o del Ministero di Grazia e Giustizia, nonché i dati finalizzati alla difesa ed alla sicurezza dello Stato, utilizzati per la prevenzione, l’accertamento e la repressione dei reati. In base all’art. 7 della presente legge, colui che intenda procedere ad un trattamento di dati personali, soggetto al campo di applicazione della presente legge, è tenuto a darne notifica al Garante, a mezzo di lettera raccomandata o strumento similare, specificando la natura e l’ambito di trattamento e comunicazione di tali dati, fermo restando il principio secondo il quale tali dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza ed utilizzati per scopi legittimi. il trattamento dei dati personali, sia da parte dei privati che di enti pubblici economici, è ammesso solo previo consenso dell’interessato, che deve essere espresso liberamente, in forma specifica e documentato per iscritto.
Non viene richiesto tale consenso nel caso di dati raccolti e conservati in base ad obblighi previsti da leggi nazionali o comunitarie, di dati derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato, di dati provenienti da pubblici registri o comunque documenti pubblici, di dati anonimi utilizzati per fini scientifici, statistici o giornalistici, di dati necessari per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato, qualora quest’ultimo non possa prestare il suo consenso per incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere ed infine di dati necessari ai fini dello svolgimento di investigazioni ex art. 38 delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale. Si precisa peraltro, che in base all’art. 18 della normativa esaminata, chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali, è tenuto al risarcimento del danno ex art. 2050 del Codice Civile. L’art. 30 della legge sul trattamento dei dati personali istituisce la figura del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di tali dati. Tale figura è un organo collegiale costituito da 4 membri, di cui due eletti dalla Camera dei Deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, il quale ha il compito di istituire e tenere un registro dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute, controllare la legittimità e la rispondenza alle norme della legge dei dati, adottare i provvedimenti di competenza, denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio ed esercitare, in generale, un’attività di controllo e vigilanza sull’intera materia in esame. Attualmente, sono stati designati dal Senato della Repubblica il Prof. Stefano Rodotà ed il Prof. Giuseppe Santaniello e dalla Camera dei Deputati il Prof. Ugo De Servio ed il Dott. Claudio Manganelli. La presente legge entra in vigore il giorno 8 maggio 1997. Dall’8 maggio 1997
– richiesta scritta all’interessato per poter raccogliere i dati
– necessità del consenso espresso dall’interessato per trattare i dati
– nomina del titolare e del responsabile del trattamento dati
Dal 9 agosto 1997
– notifica al Garante sui trattamenti di dati (solo per i trattamenti iniziati dopo l’8 agosto 1997)
Inizio 1998
– adesione di misure minime per la sicurezza degli archivi informatici e cartacei .

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