Home » Articoli » D.P.R. del 29/03/1973 n. 156 (Codice Postale)- D.P.R. del 29/05/1982 n. 655 NORME e DISPOSIZIONI POSTALI

ESTRATTO DELLE NORME SULL’AFFRANCATURA POSTALE

– D.P.R. del 29/03/1973 n. 156 (Codice Postale)
– D.P.R. del 29/05/1982 n. 655 (Regolamento di esecuzione del Codice Postale e delle Telecomunicazioni)

CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

TITOLO II – CORRISPONDENZE E PACCHI
CAPO I – CORRISPONDENZE

Art. 39 – Contravvenzioni all’esclusività postale
Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all’art. 1 del presente decreto è punito con l’ammenda eguale a venti volte l’importo della tassa di affrancatura, col minimo di lire ottocento (1). Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito. Quando la contravvenzione è commessa da un agente addetto al servizio postale, nell’esercizio di esso, l’ammenda è aumentata di un terzo. Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione. Art. 205 Reg., art. 42 Reg.

(1) Vedasi disposizioni correlative sub. ar. 13.

Corrispondenze in CORSO particolare (Fuori dai canali Postali) .
Art. 41 lett. B del Codice Postale.

Art. 41 – Eccezioni all’esclusività
La disposizione dell’art. 39 non si applica:
b) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale mediante impronte di macchina affrancatrice o mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale o direttamente dal mittente mediante apposizione con inchiostro indelebile della data d’inizio del trasporto stesso (2);

(2) La lettera b) estende la discriminazione del reato di contravvenzione all’esclusività postale anche alla raccolta (oltre al trasporto e alla distribuzione) della corrispondenza per la quale sia stato soddisfatto il diritto postale. L’art. 22 del Regolamento, per la parte in cui considera incetta l’accettazione e la raccolta di corrispondenze di più mittenti ‘anche per essere spedita a mezzo della posta deve ritenersi incompatibile con l’intervenuta precisazione legislativa sulla legittimità e della raccolta di corrispondenze destinate al trasporto in corso particolare. Nessuna lesione dell’esclusività postale può ravvisarsi nella raccolta di corrispondenze per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale, e cioè sia stato realizzato quell’interesse a tutela del quale la legge istituisce l’esclusività (art.1) e la presidia (art.39) con l’incriminazione penale di chi vi contravvenga (Cons. di Stato – 2a Sez. 191/73).

Pieghi SOGGETTI ad affrancatura obbligatoria da parte del Mittente:

LETTERA:
– Si dice lettera una qualsiasi busta od involucro, aperta o chiusa, contenente comunicazioni di carattere personale ed attuale (Art. 24 del Reg. Postale)

REGOLAMENTO DELLE NORME GENERALI E SERVIZI DELLE CORRISPONDENZE

TITOLO I – CORRISPONDENZE
CAPO II – ESCLUSIVITA’

Art. 24 – Definizione di corrispondenza epistolare
Agli effetti dell’art. 1 del codice postale, si considera corrispondenza epistolare qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei pacchi, e qualsiasi invio aperto che contenga comunicazioni aventi carattere attuale e personale.

– Le buste o gli involucri devono essere affrancate in base al peso secondo le tariffe vigenti per l’interno, a mezzo macchina affrancatrice o con francobolli da annullare con la data del giorno in cui vengono affidate per il trasporto (Art. 41 lett. B del Codice Postale). Pieghi NON SOGGETTI ad affrancatura da parte del Mittente se trasportati da terzi (Corrieri):

MANOSCRITTI:
Trattasi di buste od involucri con contenuto NON attuale e personale ( Art. 58 del Reg. Postale) che di norma si identificano in: Polizze, Bilanci, Patenti, Tessere, Diplomi, Cambiali, Inventari, Passaporti, Tesi di laurea, Dati statistici, Bozze di stampa, Assegni incassati, Registri di cassa, Lettere di vetture, Fatture commerciali, Planimetrie e disegni tecnici, Lettere e cartoline archiviate, Biglietti numerati e nominativi.

CAPO VII – CARTE MANOSCRITTE

Art. 58 – Carte Manoscritte
Sono considerate carte manoscritte i documenti, gli atti e le carte in genere scritti o disegnati a mano od a macchina, in tutto od in parte, a condizione che non abbiano carattere di corrispondenza attuale e personale e non possano essere considerati come stampe. Sono considerate carte manoscritte anche le lettere aperte e le cartoline di Stato o dell’industria privata ed in genere qualsiasi altra corrispondenza epistolare, anche se realizzata a mezzo di formulari predisposti a stampa, che abbiano già avuto un precedente corso ed abbiano, pertanto, perduto il carattere di corrispondenza attuale, assumendo quello di semplici documenti;

– L’oggetto del manoscritto deve essere inserito in buste od involucri aperti o chiusi in modo da poter essere facilmente verificabili o identificabili.
– Il manoscritto non facilmente verificabile o identificabile è trattato come lettera ed affrancato come tale (Art. 59 del Reg. Postale).

Art. 59 – Modalità di spedizione delle carte manoscritte
Le carte manoscritte debbono essere spedite sotto fasce mobili od entro involucri aperti o facilmente apribili. Quando non siano confezionate in modo da potersi verificare sono trattate come lettere. Sono egualmente sottoposte alla tariffa delle lettere, quando questa risulti inferiore a quella delle carte manoscritte. I pieghi di carte manoscritte di peso o di dimensioni maggiori di quelli prescritti non hanno corso.
STAMPE:
– Sono considerate Stampe le impressioni o le riproduzioni ottenute su carta, cartone o altro materiale comunemente usato per la stampa, mediante qualsiasi procedimento tecnico… (Art. 61 del Reg. Postale). Le Stampe si identificano di massima in: Libri, Disegni, Giornali, Registri, Fotografie, Opuscoli, Cataloghi, Rotocalchi, Bozze d stampa, Circolare a stampa, Modulistica varia a stampa, Tabulati meccanografici non trattati.

CAPO VIII – STAMPE

Art. 61. Definizione delle stampe
Sono considerate stampe le impressioni o le riproduzioni ottenute su carta, cartone o altra materia comunemente usata per la stampa, mediante qualsiasi procedimento tecnico, eccetto quelle ottenute con il decalco, coi timbri a carattere fissi o mobili e con la macchina per scrivere. Sono ammesse allo stesso trattamento le bozze di stampa, le carte punteggiate ad uso dei ciechi, le incisioni, le fotografie, le immagini, i disegni, le carte geografiche e le schede meccanografiche non trattate; le schede meccanografiche trattate, invece, sono considerate lettere. Sono esclusi dal trattamento delle stampe i francobolli o modelli di affrancatura, anche se annullati, come pure tutte le stampe che costituiscono il segno rappresentativo di un valore. E’ però consentito di applicare marche da bollo sulle stampe in genere, sulle fatture e sui conti uniti ad esse, giusta le disposizioni vigenti in materia di bollo, come pure di accludervi francobolli per una ulteriore spedizione o per il rinvio delle stampe medesime, e di accompagnarle con cartoline postali, fasce o buste, affrancate o meno, con o senza l’indicazione dell’indirizzo del mittente.

Art. 62 – Stampe periodiche e non periodiche
Ai fini del presente regolamento le stampe sono ripartite in due categorie: periodiche e non periodiche. Sono stampe periodiche, ed ammesse a fruire della riduzione di tariffa prevista dal primo comma dell’art. 56 del codice postale, quelle che, oltre a rispondere agli altri requisiti del presente capo:
a) si pubblicano regolarmente e con lo stesso titolo a periodi non eccedenti i sei mesi tra un numero e l’altro;
b) non costituiscono opere determinate;
c) sono sottoposte alle speciali disposizioni della legge sulla stampa e sono tali da poter durare indefinitivamente;
d) presentano un contenuto diverso da un numero all’altro.
Sono stampe non periodiche tutte quelle non ammesse, ai sensi del precedente comma, come periodiche.

Art. 63 – Stampe che non hanno corso
Le stampe non periodiche, o considerate come tali, di peso o di dimensioni maggiori di quelli prescritti non hanno corso. Nessun limite di peso e di dimensioni è fissato per la spedizione delle stampe periodiche affrancate in abbonamento.
– Le Stampe, come i Manoscritti, vanno spediti in sottofascia o in buste ed involucri facilmente verificabili o identificabili.
– Le Stampe non facilmente verificabili o identificabili sono considerate lettere e pertanto, assoggettate ad affrancatura.
Sia i Manoscritti che le Stampe possono essere accompagnati da una lettera avente carattere attuale e personale; in tal caso va affrancata solo la lettera, secondo le tariffe vigenti (Prot. DCSP/1/1/1740/R.C./76).

E’ opportuno evidenziare per le Corrispondenze Bancarie che i pieghi contenenti esclusivamente ‘VALORI’ NON sono soggetti ad affrancatura da parte del Mittente.Esse possono essere trasportate anche in buste chiuse, non verificabili, salvo il diritto dell’Amministrazione P.T. di pretenderne l’apertura in un Ufficio Postale per accertarne il contenuto (Art. 25 lett. A del Reg. Postale).

Art. 25 – Eccezioni all’esclusività postale
Fra le eccezioni all’esclusività postale previste dall’art. 41, lettere d) ed e), del codice postale sono compresi:
1) la raccolta, il trasporto e la distribuzione di corrispondenze epistolari nell’ambito dei comuni ove non esistono uffici postali;
2) la raccolta ed il trasporto delle corrispondenze epistolari da un comune sprovvisto di ufficio postale all’ufficio postale di un comune limitrofo;
3) il trasporto, eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tranviarie in servizio pubblico della corrispondenza epistolare riguardante esclusivamente l’amministrazione e l’esercizio delle rispettive linee, comprese quelle in corso di costruzione, che sia scambiata fra i loro uffici, situati lungo le linee medesime e della corrispondenza epistolare della stessa natura, scambiata con altre imprese di linee ferroviarie, con le quali abbiano servizio cumulativo, o con uffici governativi;
4) il trasporto eseguito dalle imprese di linee automobilistiche o di navigazione marittima, interna od aerea, sovvenzionate dallo Stato, della corrispondenza epistolare concernente esclusivamente l’amministrazione delle linee da esse esercitate, nonché di quella relativa al servizio cumulativo, scambiata tra di loro o con le società ferroviarie o con uffici governativi. Sono altresì consentiti:
a) il trasporto e la distribuzione di pieghi chiusi, contenenti esclusivamente valori, con o senza distinta, fatti eseguire dalle banche, salva la facoltà dell’Amministrazione di pretenderne la apertura in un ufficio postale per accertare che non contengano corrispondenze epistolari;
b) il trasporto di corrispondenze epistolari impostate a bordo di navi o di aeromobili in navigazione purché, all’atto dell’arrivo o di ciascuno scalo nel territorio della Repubblica, le corrispondenze stesse siano consegnate al più vicino ufficio postale;
c) il trasporto e la distribuzione delle corrispondenze epistolari ufficiali delle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero registrate sul ruolo di bordo delle navi o degli aeromobili in arrivo in Italia.

Art. 26 – Definizione di incetta
Salvo quanto disposto dall’art. 41 del codice postale e dal precedente art. 25, per incetta si intende la raccolta o l’accettazione di corrispondenze epistolari di più mittenti al fine di spedirle, trasportarle, distribuirle o farle distribuire all’interno o al di fuori del territorio della Repubblica. Nessuno può collocare cassette di impostazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico

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