Home » Articoli » ART. 9 D. LGS. 626/94 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

RESPONSABILITÁ PENALI ed AMMINISTRATIVE

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL’ART. 9 D. LGS. 626/94
Il dettato legislativo attribuisce al Servizio di Prevenzione e Protezione una serie di compiti specifici, di seguito riportati.
Il Responsabile del Servizio medesimo ne coordina e ne verifica lo svolgimento.
L’esercizio delle attribuzioni di cui sotto, presuppone, per espressa disposizione di legge (art.9, 1a) la specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale.

– Individuazione e valutazione dei fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro (art.9, n.1, lettera a);
– Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro (art.9, n.1, lettera a);
– Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure (art.9, n.1, lettera b);
– Collaborazione con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla redazione del documento di valutazione di cui all’art.4, n.2, lettera a;
– Elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività aziendali (art.9, n.1, lettera c);
– Proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori (art.9, n.1, lettera d);
– Partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art.9, n.1, lettera e);
– Informazione ai lavoratori circa i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale e circa i rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle proprie mansioni (art.9, n.1, lettera f; art.21, n.1, lettera a e c);
– Informazione ai lavoratori circa le misure e le attività di protezione e prevenzione dai rischi adottate nello stabilimento (art.9, N.1, lettera f; art.21, n.1, lettera b);
– Informazione ai lavoratori circa le procedure di Pronto Soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori (art.9, n.1, lettera f; art.21, n.1, lettera e);
– Informazione ai lavoratori sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base di schede dei dati di sicurezza prevista dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (art.9, n.1, lettera f; art.21, n.1, lettera d);
– Comunicazione ai lavoratori dei nominativi degli incaricati ad attuare la prevenzione incendi, l’evacuazione dei lavoratori e le misure di pronto soccorso (art.9, n.1, lettera g).

DOVERI e RESPONSABILITA’
Ottempera agli obblighi stabiliti dall’articolo 9 del D. LGS. 626/94;
– Studia, progetta, lancia e sostiene programmi aziendali di sicurezza in linea con le politiche aziendali e con i dati riguardanti l’andamento infortunistico nei vari settori dell’azienda;
– Consiglia la direzione ed i settori dello stabilimento sull’adozione delle misure idonee a migliorare la situazione di sicurezza del personale;
– Ispeziona i settori di esercizio e dei servizi, controllando che le attrezzature, gli impianti e i macchinari diano valide garanzie di sicurezza, affinchè il personale non lavori in condizioni di pericolo. Segnala al superiore quanto rilevato, proponendo soluzioni per eliminare sorgenti di rischio sia da un punto di vista tecnico, sia organizzativo;
– Stabilisce le modalità da seguire per l’esecuzione di lavori particolarmente pericolosi per la presenza di gas, vapori, elettricità, sostanze caustiche o acide, radiazioni od altro, al fine di prevenire incendi o infortuni. Dà il benestare per l’inizio dei lavori e li segue durante l’esecuzione;
– Verifica le norme di igiene, il piano di pronto soccorso, quello di emergenza ed evacuazione, il piano antincendio;
– Si impegna a mantenere il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni (art.9, n.3);
– Partecipa, su incarico del superiore, alle commissioni di collaudo di nuove attrezzature, impianti e macchinari per verificare che i dispositivi di sicurezza rispondano alle norme stabilite e che il collaudo stesso sia effettuato in modo regolare;
– Controlla, per i lavori pericolosi, le procedure aziendali in atto e si attiva per migliorarle continuamente;
– Collabora all’attuazione di piani di addestramento, sotto il profilo antinfortunistico, anche del personale neo-assunto. Gestisce riunioni di informazione e formazione alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute del personale;
– Assiste, per quanto necessario, il tecnico incaricato di seguire i funzionari di enti esterni addetti ai controlli periodici;
– Assiste i Capi Reparto e gli assistenti nell’esame e nella risoluzione di eventuali problemi di sicurezza ricorrendo, se necessario, a prestazioni o consulenze specialistiche esterne;
– Tiene i necessari contatti con l’ufficio tecnico e con la direzione per chiarimenti su
nuove normative o leggi. Informa il personale della Società sulle nuove disposizioni di legge o procedure aziendali di sicurezza;
– Redige periodicamente, in accordo con la direzione, rapporti sugli infortuni verificatisi, calcolando l’indice di frequenza ed effettuando le analisi e gli studi necessari ad affrontare e bonificare i pericoli esterni negli ambienti di lavoro;
– Partecipa alle riunioni operative inserendo, in quel contesto, brevemente, i problemi di sicurezza più attuali;
– Accerta l’idoneità, sotto il profilo della sicurezza, prima dell’adozione, delle nuove dotazioni, attrezzature, attrezzi, indumenti protettivi;
– Controlla l’osservanza delle direttive, istruzioni e compiti riguardanti i materiali pericolosi mediante personale incaricato, in particolare con verifiche periodiche sul rispetto delle direttive inerenti il trasporto, incluso quello dei rifiuti solidi;
– Collabora con la direzione dello stabilimento su possibili carenze riguardo al trasporto di materiali pericolosi e suggerisce rimedi;
– Istruisce il personale incaricato organizzando corsi, se necessario anche con il supporto esterno, redige rapporto scritto sui corsi e sui mezzi d’istruzione utilizzati;
-Supporta gli impiegati aziendali riguardo la gestione dei materiali pericolosi;
– Redige liste di controllo per procedure di audit interno riguardo al trasporto di materiali pericolosi;
– Redige un rapporto annuale alla direzione;
– Informa il personale responsabile dello stabilimento riguardo a nuove prescrizioni di legge;
– Studia e propone l’utilizzo di mezzi di trasporto diversificati;
Controlla l’organizzazione degli impianti e attrezzature di carico-scarico, mezzi di trasporto, linee di trasporto;

COLLABORAZIONE
Collabora con il medico competente per quanto previsto dal D. Lgs. 626/94

SUPPORTO
Suggerimenti per i nuovi investimenti

Il RESPONSABILE del SERVIZIO INTERNO di SICUREZZA:
DESCRIZIONE TIPO dei SUOI DOVERI

SUPERIORE – Direzione stabilimento, nella persona del Dirigente del Servizio tecnico. Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è elemento di staff, utilizzato dalla Direzione secondo quanto disposto dall’art.9, n.4D.
LGS. 626/94, che esercita una consulenza ed assistenza obbligatoria ai vari servizi aziendali, mettendoli puntualmente a conoscenza di tutta la materia normativa e regolamentare riguardante la prevenzione degli infortuni e la salute dei lavoratori.

REQUISITI -Speciale conoscenza delle tecniche di processo e dei problemi della sicurezza.

OBIETTIVI – Controllo continuo delle condizioni tecniche di pericolo di impianti e attrezzature che possano comportare il rischio di infortunio o malattia professionale e proposte per il miglioramento della sicurezza. Controllo continuo degli atti pericolosi e proposte per l’istruzione, l’addestramento, la sensibilizzazione degli operatori.
Controllo continuo e miglioramento della protezione dei lavoratori e dell’ambiente nei confronti dei rischi collegati alla gestione dei materiali pericolosi

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