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LEGGE 162 del 27/05/93

Art. 1
1. All’articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, infine, i seguenti commi: ‘Chiunque affida l’effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l’attività di cui all’art. 1o ai soggetti di cui all’art. 46 della presente legge, è punito con ammenda da lire 500mila a lire un milione. Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.
Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi gli estremi dell’attestazione di iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge.

Art. 2
1. Per contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella,istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applica il termine di prescrizione quinquennale.
2. Il termine di prescrizione applicabile ai contratti in cui la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi sia prevista congiuntamente ad altra prestazione, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi è ricompresa. In tali casi il termine di prescrizione è comunque sospeso quando vi sia un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra committente e vettore. Art. 3
1. L’ultimo comma dell’art. 8 delle norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio1978, n. 56, si interpreta nel senso che non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l’effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298; e successivi provvedimenti attuativi, e a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall’art. 13 del decreto del Ministro dei Trasporti 18 novembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982.

Art. 4
1. L’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritta all’albo di cui all’art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che si avvale del procedimento di ingiunzione di cui agli art. 633 e seguenti del codice di procedura civile per il pagamento di crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della citata legge n. 298 del 1974, deve documentare l’avvenuta esecuzione del trasporto e produrre il conteggio tariffario, vistato dal competente comitato provinciale del suddetto albo, con l’indicazione di tutti gli elementi utili per il calcolo della tariffa e dell’eventuale conguaglio richiesto.
2. Nell’ipotesi di cui al comma I, il giudice, su istanza del ricorrente, può concedere provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642 del Codice di procedura civile.

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