Home » Articoli » D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43. TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DOGANALE

TUTTE QUESTE DISPOSIZIONI SONO SOGGETTE A VARIAZIONI PER VIA DELLE CONTINUE E MUTEVOLI INDICAZIONI DELLE CEE.
VI INVITIAMO PERTANTO ALLA CONSULTAZIONE, PER I PARTICOLARI DEL CASO, DELLE CIRCOLARI STESSE.

D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43. Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (G.U.S.O. n. 80 del 28 marzo 1973) (*)
(*) Modificato e integrato con:
– D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 ( G.U. n. 68 del 13 marzo 1974), convertito, con modificazioni, in L. 16 aprile 1974, n. 117 (G.U. n. 115 del 4 maggio 1974);
– L. 14 agosto 1974, n. 346 ( G.U. n. 215 del 17 agosto 1974);
– L. 10 dicembre 1975, n. 724 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 1976);
– D.L. 4 marzo 1976, n. 31 (G.U. n. 60 del 5 marzo 1976); convertito, con modificazioni, in L. 30 aprile 1976, n. 159 (G.U. n. 116 del 4 maggio 1976);
– L. 6 marzo 1976, n. 51 ( G.U. n. 74 del 20 marzo 1976);
– D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960 ( G.U. n. 1 del 2 gennaio 1978);
– D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 35 (G.U. n. 55 del 22 febbraio 1978);
– L. 20 aprile 1978, n. 153 (G.U. n. 124 del 6 maggio 1978);
– D.L. 26 maggio 1978, n. 216 (G.U. n. 145 del 27 maggio 1978); convertito, con modificazioni, in L. 24 luglio 1978, n. 388 (G.U. n. 207 del 26 luglio 1978);
– D.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 (G.U. n. 319 del 15 novembre 1978);
– D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499 (G.U. n. 250 dell’11 settembre 1981);
– L. 24 novembre 1981, n. 689 (G.U.S.O. n. 329 del 30 novembre 1981);
– D.L. 30 settembre 1982, n. 688 (G.U. n.270 del 30 settembre 1982), convertito, con modificazioni, in L. 27 novembre 1982, n. 873 (G.U. n. 328 del 29 novembre 1982);
– L. 21 luglio 1984, n. 362 (G.U. n. 202 del 24 luglio 1984);
– L. 7 marzo 1985, n. 77 (G.U.S.O. n. 66 del 18 marzo 1985);
– D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254 (G.U. n. 138 del 13 giugno 1985).

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – DETERMINAZIONE DEL TERRITORIO DOGANALE

Art. 1 – Linea doganale
Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale.
Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d’acqua nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d’acqua dei porti medesimi. Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di Livigno la linea doganale, anziché il confine politico, segue rispettivamente le sponde nazionali del lago di Lugano e la delimitazione del territorio del comune di Livigno verso i comuni italiani ad esso limitrofi (1). Il confine politico che racchiude il territorio del comune di Campione d’Italia non costituisce linea doganale.

(1) Con D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960, è stata soppressa la frase “nel tratto di Gorizia al mare la linea predetta coincide con il confine orientale della regione Friuli-Venezia-Giulia”.

Art. 2 – Territorio doganale e territori extra-doganali
Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.
Il mare territoriale è considerato come territorio doganale, eccetto per quanto concerne l’impiego ed il consumo dei macchinari, materiali ed altri prodotti di cui all’art. 132. Agli effetti doganali le acque marittime comprese fra il lido e le linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1977 n. 816, sono assimilate al mare territoriale (comma così integrato dall’art. 1 D.P.R. 16/12/1977 n. 960. E’ altresì considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato. I territori dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali. Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254. Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d’Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati “zona franca” rispettivamente con l’art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l’art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 3 – Ordinamento amministrativo
Agli effetti dell’ordinamento amministrativo dei servizi doganali, il territorio della Repubblica è suddiviso in compartimenti. Ciascun compartimento è ripartito in due o più circoscrizioni doganali; ciascuna circoscrizione comprende una o più dogane.

Art. 4 – Compartimenti doganali
Ai capi dei compartimenti doganali è attribuita l’alta vigilanza sugli uffici doganali del compartimento; essi esercitano altresì azione di direttiva e di indirizzo relativamente alla efficienza degli uffici predetti nonchè le altre attribuzioni espressamente previste da norme legislative e regolamentari.
Qualora le esigenze connesse con lo sviluppo dei traffici aerei lo giustifichino, il Ministro per le finanze può stabilire che talune attribuzioni dei compartimenti doganali siano devolute, limitatamente alla parte attinente al traffico aereo, ad un apposito ispettorato centrale alle dirette dipendenze della direzione generale delle dogane e imposte indirette, con sede in Roma (1).

(1) Vedi D.M. 18 dicembre 1972 (G.U. n. 333 del 27 dicembre 1972) e D.M. 15 ottobre 1977 (G.U. n. 295 del 28 ottobre 1977) con i quali è stato rispettivamente istituito e soppresso l’I.C.S.A.D.

Art. 5 – Circoscrizioni doganali
Ai capi delle circoscrizioni doganali sono attribuite funzioni dirigenziali di organizzazione, di coordinamento e di vigilanza dei servizi doganali nell’ambito della circoscrizione medesima e le altre competenze espressamente previste da norme legislative e regolamentari.

Art. 6 – Dogane e loro ubicazioni
Le dogane sono istituite in prossimità della linea doganale di terra e di mare, presso i punti di approdo dei laghi di confine e nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile internazionale; sono altresì istituite nell’interno del territorio dello Stato, presso i centri commerciali, industriali o turistici.
In base ad accordi con gli Stati confinanti, presso i transiti di confine possono essere istituite, in territorio italiano o in territorio estero, dogane internazionali, nelle quali gli organi doganali dei due Stati finitimi provvedono ad assicurare l’applicazione delle norme stabilite dalle rispettive legislazioni doganali. Le dogane internazionali ubicate in territorio estero si considerano, agli effetti amministrativi, poste nel territorio della provincia italiana più vicina. Nelle circoscrizioni doganali comprendenti più dogane la competenza territoriale di ciascuna dogana è stabilita dal capo della circoscrizione.

Art. 7 – Sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione
Ciascuna dogana può avere alle proprie dipendenze una o più “sezioni”, nonchè uno o più “posti doganali” e “posti di osservazione”, funzionanti come sezioni. Le sezioni doganali devono essere ubicate nell’ambito del territorio della provincia nella quale trovasi la sede della dogana medesima. Tuttavia, le sezioni funzionanti in prossimità dei transiti di confine ovvero presso stabilimenti o depositi possono essere ubicate anche fuori del territorio predetto. Possono essere istituite, anche fuori del territorio della provincia, sezioni doganali destinate a funzionare soltanto in determinati giorni della settimana o del mese ovvero in determinati periodi dell’anno. Al personale assegnato a tali sezioni compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti in materia. I posti doganali possono essere istituiti lungo la linea doganale, nella località dove l’esiguità del traffico non giustifica l’istituzione di una dogana. I posti di osservazione possono essere istituiti lungo la linea doganale per vigilare ed accertare l’entrata e l’uscita delle merci, qualora la dogana sia situata in luoghi distanti da detta linea.

Art. 8 – Classificazione delle dogane
Agli effetti della competenza per materia, le dogane si distinguono in tre categorie. Sono di prima categoria le dogane abilitate a compiere qualsiasi operazione e per merci di qualsiasi specie. Sono di seconda categoria le dogane specializzate per il compimento di determinate operazioni ovvero di operazioni relative a determinate merci. Sono di terza categoria le dogane istituite in località di non rilevante movimento commerciale, industriale o turistico, la cui competenza è limitata prevalentemente alle operazioni di interesse locale. Secondo la loro ubicazione, le dogane si distinguono in dogane di confine, dogane di mare, dogane aeroportuali e dogane interne. Ai fini amministrativo-contabili le dogane si distinguono in dogane principali e dogane secondarie.

Art. 9 (1) – Istituzione, soppressione e determinazione delle competenze delle dogane
Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce: i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti ed il competente ufficio doganale per l’entrata e per l’uscita delle merci; il periodo di funzionamento delle sezioni di cui al penultimo comma dell’art. 7.
Le facoltà delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti di competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale.
I controlli e le formalità di frontiera relativi a merci e veicoli viaggianti sotto determinati regimi doganali ovvero aventi determinate destinazioni geografiche possono essere ripartiti selettivamente, secondo criteri prestabiliti con decreto del Ministro delle finanze, tra più uffici doganali di frontiera operanti nella medesima area di confluenza delle correnti di traffico o nella stessa zona portuale, al fine di assicurare lo scorrimento dei traffici internazionali.
La istituzione di una sezione doganale, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, è subordinata all’impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell’ufficio nonchè di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l’agibilità della sezione stessa.

(1) I primi tre commi di questo articolo sono stati sostituiti dal D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254, in vigore dall’1 agosto 1985.

Art. 9 bis (1) – Localizzazione di determinate operazioni doganali
Il Ministro per le finanze con proprio decreto da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, può stabilire che in deroga alla competenza per materia delle dogane di qualsiasi categoria, le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli od a merci viaggianti sotto determinati regimi doganali siano accentrate presso talune dogane (2) ovvero siano compiute presso la dogana del luogo ove si trova il deposito o stabilimento dell’impresa rispettivamente destinataria e mittente.

(1) Aggiunto dall’art. 1 D.P.R. 16/12/1977 n. 960.
(2) Vedi D.M. 21 gennaio 1978 (G.U. n. 23 del 24 gennaio 1978); D.M. 10 marzo 1978 (G.U. n. 70 dell’11 marzo 1978); D.M. 27 dicembre 1979 (G.U. n. 355 del 31 dicembre 1979); D.M. 14 novembre 1980 (G.U. n. 314 del 15 novembre 1980); D.M. 27 marzo 1981 (G.U. n. 88 del 30 marzo 1981); D.M. 1 giugno 1981 (G.U. n. 150 del 3 giugno 1981); D.M. 7 agosto 1981 (G.U. n. 219 dell’11 agosto 1981); D.M. 29 gennaio 1982 (G.U. del 2 febbraio 1982).

Art. 10 – Laboratori chimici delle dogane
L’istituzione o la soppressione dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, possono essere istituite nelle località di notevole importanza commerciale sezioni specializzate dei competenti laboratori chimici delle dogane imposte indirette. L’istituzione di una sezione specializzata, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, è subordinata all’impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell’ufficio e le necessarie attrezzature tecniche, nonchè di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l’agibilità della sezione stessa. La soppressione delle sezioni specializzate è disposta con analogo provvedimento del Ministro per le finanze.

Art. 11 (1) – Orario degli uffici doganali
I capi dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini della produzione, del commercio e di traffici, stabiliscono l’orario dei dipendenti uffici, ferme restando le disposizioni vigenti sull’orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato.
L’orario degli uffici e delle sezioni nelle dogane di confine, di mare e aeroportuali, quando il volume del traffico lo giustifica, deve essere stabilito, sentiti i capi dei servizi sanitari e degli altri servizi dei quali è prescritto l’intervento in relazione all’entrata nel territorio doganale ed all’uscita dallo stesso delle persone, dei veicoli e delle merci, in modo da consentire che:
a) il passaggio delle frontiere sia assicurato ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti controlli e formalità per i veicoli che circolano vuoti o trasportano merci in regime doganale di transito;
b) i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì, per almeno dieci ore senza interruzione e il sabato per almeno sei ore senza interruzione, salvo se questi giorni sono festivi; per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici oltre il limite dell’orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato è addebitato il costo del servizio (2).
Nei centri elaborazione dati dei compartimenti doganali è stabilito un orario di ventiquattro ore al giorno.
Il Ministro delle finanze può disporre riduzioni degli orari, di cui al secondo e terzo comma, nei casi di inesistente o scarsa circolazione delle persone e dei veicoli ovvero di mancata utilizzazione delle apparecchiature terminali collegate ai centri elaborazione dati. I capi delle dogane possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l’orario di ufficio o fuori del circuito doganale verso pagamento del costo del servizio.
(1) Articolo così sostituito dal D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254 in vigore dall’ 1 agosto 1985.
(2) Vedi in proposito gli artt. 14, 15 e 19 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254, infra riportato.

Art. 12 – Disposizioni relative al personale delle dogane
Per esigenze di servizio i capi dei compartimenti doganali possono disporre, nell’ambito del compartimento, distacchi ed invii in missione di personale doganale per periodi non superiori ad un mese, informandone tempestivamente il Ministero e le intendenze di finanza interessate. I posti di ufficiale e di commesso nei ruoli del personale delle dogane sono conferiti, nei limiti della metà del numero disponibile, ai sensi rispettivamente dell’art. 352, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell’articolo unico della legge 4 febbraio 1958, n. 94. I posti da conferirsi ai sensi delle predette disposizioni che restassero non utilizzati per mancanza di aspiranti ovvero per rinuncia o per decadenza dalla nomina e la rimanente metà dei posti disponibili sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi, fatte salve le riserve di posti previste da altre leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini. Coloro che vengono immessi nei ruoli organici delle carriere del personale delle dogane devono essere assegnati, salvo casi eccezionali, presso una dogana avente sede in una delle circoscrizioni limitrofe al confine terrestre o in un’isola distante oltre dieci miglia marine dalle coste della penisola e prestarvi effettivo servizio per almeno tre anni. In caso di insufficienza di personale doganale, la reggenza di piccole dogane di terza categoria e di sezioni doganali di modestissimo traffico può essere affidata, con provvedimento del Ministro per le finanze, a sottufficiali del Corpo della guardia di finanza. Salvo casi particolari, il funzionamento dei posti doganali e dei posti di osservazione è assicurato dai comandi di brigata del Corpo predetto competenti per territorio.

CAPO III – PRESCRIZIONI AI FINI DELLA VIGILANZA E DEI CONTROLLI E POTERI DEGLI ORGANI DOGANALI

Art. 13 – Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale
E’ vietato di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o di stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché di spostare o modificare le opere esistenti senza l’autorizzazione del capo della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione a carattere autonomo e non rimane assorbita da quelle di altre autorità, quando siano prescritte.

Art. 14 – Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali
Si può procedere, per causa di pubblica utilità, all’espropriazione od occupazione temporanea di terreni o di locali occorrenti per gli uffici e posti doganali o necessari per l’esercizio della vigilanza. In caso di urgente necessità gli organi dell’amministrazione doganale o competenti comandi della guardia di finanza, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare, possono procedere alla immediata occupazione dei terreni o locali suddetti, dandone poi notizia al prefetto della provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.

Art. 15 – Restrizioni per il deposito di merci estere nei territori extra-doganali
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può vietare la costituzione, nei territori elencati nell’art. 2, quarto comma, di depositi di determinate merci estere, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti.

Art. 16 – Passaggio della linea doganale
Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell’ufficio doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell’ufficio competente deve avvenire sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all’uopo prescritte in base al primo comma dell’art. 9. Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, può vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; può altresì vietare o limitare l’esecuzione, durante le ore predette, di operazioni di carico, scarico o trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali. Art. 17 – Spazi doganali
Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della guardia di finanza. La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località, dai competenti organi doganali e deve essere approvata dal Ministero delle finanze.

Art. 18 (1) – Carico e scarico delle merci. Circuito doganale
Il carico, lo scarico, l’imbarco, lo sbarco ed il trasbordo delle merci lungo la linea doganale e negli aeroporti debbono essere effettuati con il permesso della dogana e secondo le modalità dalla stessa stabilite.
Le aree e i locali destinati dalla dogana al compimento delle operazioni doganali costituiscono il circuito doganale, il quale di regola coincide con gli spazi doganali. Il Ministro delle finanze, su proposta del capo della circoscrizione doganale e sentita la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente per territorio, provvede nell’ambito degli spazi doganali alla delimitazione del circuito doganale con proprio decreto, copia del quale deve essere affisso presso ciascun ufficio doganale in luogo accessibile al pubblico.
Ogni operazione doganale deve essere effettuata nel circuito doganale o, fuori di esso, solo previa autorizzazione del capo della dogana.

(1) Articolo così sostituito dal D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254 in vigore dall’1 agosto 1985; per l’efficacia delle norme innovative, v. art. 19 di detto D.P.R. infra riportato.

Art. 19 – Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone
I funzionari doganali, per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono procedere, direttamente od a mezzo dei militari della guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci. Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l’esecuzione delle verifiche predette osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi doganali. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

Art. 20 – Controllo doganale delle persone
I funzionari doganali, per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono invitare coloro che per qualsiasi motivo circolino nell’ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona. In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto il capo del servizio può disporre, con apposito provvedimento scritto specificatamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale. Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla Procura della Repubblica competente. Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

Art. 20 bis (1) – Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali
Le disposizioni dei precedenti art. 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l’osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica nonché nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l’estero ovvero in arrivo dall’estero. In tali casi alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della guardia di finanza.

(1) Articolo aggiunto dal D.L. 4 marzo1976, n. 31, in vigore dal 6 marzo 1976 e convertito in L. 30 aprile 1976, n. 159.

Art. 21 – Servizio di riscontro
Ai valichi di confine, ai varchi dei territori extradoganali e dei recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi franchi militari della guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio predetto è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonchè presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l’imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi ed aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto. I militari addetti al servizio di riscontro hanno facoltà di prescindere dall’eseguire il riscontro, ovvero di limitarlo ad una parte soltanto del carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando ne siano espressamente richiesti dal capo dell’ufficio doganale o dai funzionari addetti alle visite di controllo ovvero dai superiori gerarchi del Corpo (1). Se non emergono discordanze o, comunque, non sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della guardia di finanza appongono sui documenti doganali, quando è prescritta, l’attestazione di riscontro; in caso diverso, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell’ufficio doganale od a chi per esso affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo. Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma, non eseguano il riscontro, o lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione sul documento doganale nei casi in cui sia prescritta l’attestazione di riscontro. La predetta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l’attestazione di risconto.
Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee il 13 dicembre 1976, nell’art. 11, lettera d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell’esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell’ufficio doganale o a chi per esso, affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo (2).

(1) Per l’importazione di tabacchi lavorati vedi deroga introdotta con L. 10 dicembre 1975, n.724, art. 5. Per l’esportazione di armi da sparo e munizioni vedi deroga introdotta con art. 5 del D.L. 6 luglio 1974, n. 258 (convertito nella L. 14 agosto 1974, n. 393) e con art. 16 della L. 18 aprile 1975, n. 110.
(2) Comma ultimo aggiunto da L.7 marzo 1985, n. 77 entrata in vigore il 19 marzo 1985.

Art. 22 (1) – Servizio di vigilanza
I capi delle dogane, d’intesa con i comandanti competenti del Corpo, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di finanza venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche nei luoghi diversi dagli spazi doganali e da quelli dove si svolgono le attività di cui al primo comma dell’art. 18.

(1) Articolo così sostituito dal D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254 in vigore dall’ 1 agosto 1985.

Art. 23 – Zona di vigilanza doganale terrestre
Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l’interno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l’interno. Nel delimitare la zona di vigilanza può essere superata o ridotta l’estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune e altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 1985, sono individuate le zone di vigilanza per le quali esistono particolari esigenze di sorveglianza ai fini della difesa doganale e sono determinate, anche se non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, le distanze dalla linea doganale di frontiera terrestre e dal lido lungo la frontiera marittima verso l’interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri (1).

(1) Terzo comma aggiunto dal D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254 in vigore dall’1 agosto 1985.

Art. 24 – Delimitazione e modificazione della zona di vigilanza doganale terrestre
La zona di vigilanza doganale terrestre è delimitata e modificata con decreto del Presidente della Repubblica da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale (1).

(1) Vedi allegato al D.P.R. 23 dicembre 1962, n. 2074, in vigore dall’1 giugno 1963.

Art. 25 – Esercizio della vigilanza nella zona terrestre
Per accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine, che sono trasportate o si trovano depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel territorio doganale. Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

Art. 26 – Restrizioni per il deposito di merci nella zona di vigilanza doganale terrestre
Con decreto del Presidente della Repubblica possono essere sottoposti a particolare autorizzazione ed a speciali controlli i depositi da istituirsi nelle zone di vigilanza lungo il confine della terra, per le merci che più facilmente possono essere sottratte al pagamento dei diritti di confine. Nello stesso decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l’istituzione e l’esercizio di detti depositi.

Art. 27 – Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre
Con decreto del Presidente della Repubblica possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.

Art. 28 – Esercizio della vigilanza nei laghi di confine
Salva l’osservanza degli accordi internazionali, nelle acque nazionali del Lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

Art. 29 (1) – Zona di vigilanza doganale marittima
E’ sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea doganale fino al limite esterno del mare territoriale.

(1) Così sostituito dall’art. 1 D.P.R. 16 dicembre1977 n. 960, in vigore dal 3 gennaio 1978.

Art. 30 – Esercizio della vigilanza nella zona marittima
Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano il manifesto prescritto a norma dell’articolo 105 e gli altri documenti del carico. Se il capitano non è munito del manifesto o si rifiuta di presentarlo, ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata alla più vicina dogana per i necessari accertamenti. Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l’imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono uffici doganali, i militari suddetti hanno la facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse alla più vicina dogana per i provvedimenti del caso.

Art. 31 – Casi di naufragio
Nel caso di naufragio gli addetti all’amministrazione delle dogane ed i militari della guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, devono provvedere, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali di concerto con gli organi locali dell’Amministrazione della marina mercantile. Alle merci recuperate da naufragio può essere data qualsiasi destinazione doganale consentita dalla legge, che sia richiesta dagli eventi diritto.

Art. 32 – Vigilanza doganale negli aeroporti
All’arrivo, alla partenza e durante gli stazionamenti di un aeromobile, i funzionari doganali e i militari della guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l’aeromobile, il suo equipaggio , le persone presenti a bordo e le cose trasportate. Nel regolamento per l’applicazione del presente testo unico saranno stabilite le norme per l’esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

Art. 33 – Costituzione ed esercizio di aeroporti
L’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere concessa senza il preventivo accordo con il Ministero delle finanze ai fini della vigilanza doganale.

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