Home » Articoli » Albo dei Trasportatori LEGGE 298 del 6 giugno 1974 – Integrazioni Legge 162

(Legge n. 298 – 6 giugno 1974 – Integrazioni Legge 162)

 

Art. 9 – Composizione commissioni d’esame

1. Le commissioni d’esame istituite con decreto del Ministero dei Trasporti su base regionale sono composte come segue:

Presidente: dirigente o funzionario almeno dell’ottavo livello della Mctc

Membri: un funzionario almeno del settimo livello della Mctc; due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed uno di ragioneria; tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori designati dal comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.

2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente almeno di ottavo o settimo livello rispettivamente per il presidente ed il funzionario della Mctc; della medesima specializzazione per i docenti od appartenenti alle stesse associazioni di categoria. Il supplente partecipa alle sedute d’esame in caso di assenza o di impedimento del titolare.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dai corrispondenti segretari dei comitati provinciali capoluoghi di regione.

4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria saranno svolte da altro funzionario nel medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualità di supplente in seno alla corrispondente commissione di esame, a seguito di designazione da parte del direttore dell’ufficio stesso.

5. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.

6. Avverso la mancata ammissione all’esame è ammesso ricorso al Ministro dei Trasporti.

Art. 10 – Attività delle commissioni d’esame

1. Le commissioni d’esame, valutata la regolarità delle domande d’ammissione, redigeranno il relativo elenco dei candidati ammessi, che sarà affisso, a cura della segreteria, nei locali del comitato provinciale per l’Albo capoluogo di regione.

2. La data dell’esame dovrà essere comunicata agli interessi a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data stessa.

Art. 11 – Attestato di capacità professionale

1. Le commissioni d’esame trasmettono, al termine di ogni sessione d’esame, l’elenco dei candidati che abbiano superato l’esame di capacità professionale all’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione capoluogo di regione, che rilascerà all’interessato di cui all’art.6 del presente decreto.

Art. 12 – Modalità ripetizione d’esame

1. I candidati che non abbiano superato l’esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova d’esame, che non potrà essere sostenuto prima di tre mesi dalla prima prova, fatta salva la documentazione già prodotta.

2. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo, potranno ripresentare ulteriori domande di ammissione all’esame che non potrà essere sostenuto prima di dodici mesi dalla data dell’ultimo esame non superato.

Art. 13 – Modalità svolgimento esame

1. L’esame consisterà in una prova scritta basata su domande relative alle materie riportate nell’allegato, che verranno predisposte dalle singole commissioni d’esame.

2. L’amministrazione provvederà direttamente o a mezzo affidamento a terzi alla predisposizione di uno studio per l’attuazione del sistema di esami mediante quiz quale modalità alternativa rispetto alla previsione del precedente comma.

3. A tal fine dovrà essere elaborato un numero di quiz congruo per ogni gruppo di materie.

4. I risultati dello studio saranno trasmessi al comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori per il parere di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 8 lettera e).

Art. 14 – Disposizioni relative alla capacità professionale

1. Il requisito della capacità professionale deve essere posseduto:

a) qualora trattasi di impresa individuale, anche a carattere familiare, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l’attività di trasporto dell’azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell’impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare.

b) Qualora trattasi di società, dalla o dalle persone che dirigono l’attività di trasporto della società in maniera permanente ed effettiva.

Art. 15 – Trasporti nazionali ed internazionali

1. L’esame per i candidati che intendono essere abilitati a dirigere imprese che svolgono esclusivamente trasporti nazionali, verterà sulle materie specificate nell’elenco allegato II rubricato sotto il punto A).

2. Per i candidati che intendono effettuare anche trasporti internazionali l’esame, oltre che sulle materie indicate al comma precedente verterà su quelle specificate nell’elenco allegato II rubricato sotto il punto B).

Art. 16 – Esercizio dell’attività internazionale

1. Possono esercitare attività di autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi che abbiano conseguito l’attestato di capacità professionale relativo ai trasporti internazionali.

Art. 17 – Proseguimento provvisorio attività

1. In caso di decesso del titolare dell’impresa individuale in possesso del requisito di capacità professionale, l’attività di trasporto può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati, dagli eredi del titolare medesimo, i quali entro tale periodo dovranno soddisfare al requisito di capacità professionale.

2. In caso di incapacità fisica o giuridica del titolare dell’impresa individuale, l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi può essere provvisoriamente proseguita dal delegato alla cura degli interessi del titolare medesimo fino al perdurare dello stato di incapacità fisica o giuridica e comunque non oltre il termine di un anno dal momento in cui si è verificata l’incapacità medesima, prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati. Entro e non oltre tale termine l’impresa dovrà dimostrare il requisito di capacità professionale.

3. Qualora trattasi di società, in caso di decesso o di incapacità fisica della persona nominata dalla società medesima che dirigeva, in via permanente ed effettiva, l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi della società, l’attività medesima può essere provvisoriamente proseguita da altra persona, designata dalla società la quale entro un periodo massimo di un anno – prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati – dovrà risultare in possesso del requisito di capacità professionale.

4. Nei casi di cui sopra, l’attività di una azienda di trasporto potrà essere in via eccezionale proseguita definitivamente da una persona che pur non possedendo il requisito di capacità professionale possieda tuttavia un’esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione di tale azienda.

5. le persone che, ai sensi dei commi precedenti, dirigeranno o proseguiranno l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, dovranno comunque risultare in possesso del requisito dell’onorabilità.

Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Rimangono in vigore in particolare le disposizioni di cui all’articolo unico del d.m. 8 marzo 1988 e le disposizioni transitorie relative al completo svolgimento della sessione d’esame del 30 novembre 1988 ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del d.m. 28 ottobre 1988 come modificato dal d.m. 22 novembre 1988 e integrato dall’art. 7 del d.m. 11 febbraio 1989 e tutte le disposizioni relative alla costituzione delle commissioni d’esame.

3. L’art. 16 del presente d.m. sostituisce il primo comma dell’art.1 del d.m. 3 febbraio 1988, n. 82

4. E’ abrogato il d.m. 4 luglio 1985 concernenti l’istituzione dell’abilitazione speciale per le imprese di autotrasporto internazionale di merci.

5. Il primo comma dell’art. 1 del d.m. 16 maggio 1983 è sostituito dal seguente: ‘Le attività di trasporto, per le quali occorre l’abilitazione di cui all’art. 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, sono le attività di trasporto di merci pericolose e trasporti eccezionali.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

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