ART. 168 del CODICE STRADALE TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
ARTICOLO 168 del CODICE STRADALE
Art. 168 – Disciplina del trasporto su strada materiali pericolosi
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni. (continua…)