LEGGE 22/08/1985 – n. 450 RISARCIMENTO PER LA PERDITA O AVARIA DELLE COSE

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, l’ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può superare il massimale previsto dall’articolo 13, n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione. Con sentenza della Corte Costituzionale n. 420/91 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale nella parte in cui la Legge non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l’ammontare del risarcimento e nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivati da perdita o avaria delle cose trasportate in caso di dolo o colpa grave. (continua…)