Art. 168 – Disciplina del trasporto su strada materiali pericolosi
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni. (continua…)
L’ADR che è stata recepita con DM del 4 nov. 96 è una norma molto articolata e complessa, pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n° 282 del 2 dic. 96 racchiude in oltre 700 pagine le prescrizioni da osservare nell’effettuare trasporti su strada nazionali ed internazionali di merci pericolose, i successivi emendamenti DM 15 maggio 97 e DM 28 sett. 99 richiamano la norma originaria riportando solo le variazioni rispetto le precedenti edizioni. (continua…)
Con DM 15 maggio 97 sono state abrogate le precedenti norme relative alla formazione dei conducenti (DM 30 dicembre 92 n° 571) e recepiti gli adeguamenti all’ADR che sono contenuti nell’appendice B4 (marg. Da 240000 a 245000) nella quale sono definiti la struttura ed il programma della formazione dei conducenti prevedendo sia la formazione iniziale che programmi di aggiornamento. Di seguito vengono riepilogati gli elementi rilevati contenuti nell’appendice B4. (continua…)
Con decreto legge del 3 marzo 1997 in attuazione della direttiva 95/50/CE concernente l’adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose sono stati definiti modalità e metodi che prevedono fra l’altro : (continua…)
Il produttore o speditore oltre a dover assolvere agli obblighi di etichettatura definiti dall’ADR deve rispettare anche quelli per l’immissione in consumo previsti dalla legge 256/74 e successivi aggiornamenti. (continua…)