Home » Articoli » REGOLAMENTO (CEE) N. 3118/93 DEL CONSIGLIO DEL 25 OTTOBRE 1993 – Condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro

REGOLAMENTO (CEE) N. 3118/93 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 1993
che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti
nazionali di merci su strada in uno Stato membro
Articolo 1

1. Qualsiasi vettore di merci su strada per conto terzi il quale sia titolare della licenza comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 881/92 è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in un altro Stato membro, in appresso denominati, rispettivamente, «trasporti di cabotaggio» e «Stato membro ospitante», senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento.
2. Inoltre qualsiasi vettore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest’ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’allegato della prima direttiva (1) è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.
3. L’ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui al punto 5 dell’allegato della prima direttiva, non è soggetta ad alcuna restrizione.
4. Qualsiasi impresa abilitata ad effettuare, nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest’ultimo, trasporti di merci su strada per conto proprio è autorizzata ad effettuare trasporti di cabotaggio per conto proprio del tipo definito al punto 4 dell’allegato della prima direttiva.
La Commissione adotta le modalità d’applicazione del presente paragrafo.

Articolo 2

1. Ai fini della graduale instaurazione del regime definitivo di cui all’art. 12, i trasporti di cabotaggio si effettuano, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 30 giugno 1998, nell’ambito di un contingente comunitario di cabotaggio, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 3.
Le autorizzazioni di cabotaggio devono essere conformi al modello di cui all’allegato I.
Il contingente comunitario di cabotaggio comprende 30.000 autorizzazioni di cabotaggio della durata di due mesi, esso è aumentato annualmente del 30% a decorrere dal 1° gennaio 1995.
2. Un’autorizzazione di cabotaggio può essere trasformata, a richiesta di uno Stato membro, da presentare entro il 1° novembre di ogni anno, in due autorizzazioni di breve durata valide un mese.
Le autorizzazioni di cabotaggio di breve durata devono essere conformi al modello di cui all’allegato II.
3. Il contingente comunitario di cabotaggio è ripartito come segue tra i vari Stati membri:

1994

1995

1996

1997

1° gennaio 1998
30 giugno 1998

Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito

2593
2516
4252
1146
2688
3516
1169
3520
1207
3662
1525
2206

3371
3271
5528
1490
3495
4571
1520
4576
1570
4761
1983
2868

4383
4253
7187
1937
4544
5943
1976
5949
2041
6190
2578
3729

5698
5529
9344
2519
5908
7726
2569
7734
2654
8047
3352
4848

3704
3594
6074
1638
3841
5022
1670
5028
1726
5231
2179
3152

Articolo 3
1. Le autorizzazioni di cabotaggio di cui all’articolo 2 consentono al titolare di effettuare i trasporti di cabotaggio.
2. Le autorizzazioni di cabotaggio sono trasmesse dalla Commissione agli Stati membri di stabilimento e rilasciate ai vettori che ne fanno richiesta dall’autorità o dall’organismo competenti dello Stato membro di stabilimento. Esse recano il segno distintivo dello Stato membro di stabilimento.
3. L’autorizzazione di cabotaggio è rilasciata a nome del vettore: Essa non può essere da quest’ultimo trasferita a terzi. Ogni autorizzazione di cabotaggio può essere utilizzata solo per un veicolo alla volta. Per « veicolo» si intende un veicolo a motore immatricolato nello Stato membro di stabilimento o un complesso di veicoli accoppiati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci, di cui almeno la motrice sia immatricolata nello Stato membro di stabilimento. Il vettore non residente dispone del veicolo a titolo di piena proprietà o ad altro titolo segnatamente in virtù di un contratto di acquisto a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing. In caso di noleggio il veicolo è noleggiato dal vettore nello Stato membro di stabilimento per effettuare trasporti di cabotaggio. Tuttavia, al fine di portare a termine l’operazione di cabotaggio interrotta a causa di un guasto o di un incidente, il vettore non residente può noleggiare un veicolo nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei vettori residenti. L’autorizzazione di cabotaggio e, se del caso, il contratto di noleggio devono accompagnare il veicolo a motore.
4. L’autorizzazione di cabotaggio deve essere presentata ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo.
5. La data a decorrere dalla quale è valida l’autorizzazione di cabotaggio è obbligatoriamente apposta dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro di stabilimento sull’autorizzazione prima della sua utilizzazione.

Articolo 4

I trasporti effettuati in base a un’autorizzazione di cabotaggio sono iscritti in un libretto dei resoconti i cui fogli vengono rispediti insieme all’autorizzazione, entro otto giorni dalla scadenza della validità di quest’ultima, all’autorità o all’organismo competente dello Stato membro di stabilimento che ha rilasciata l’autorizzazione.
Il modello del libretto figura nell’allegato III.

Articolo 5

1. Alla fine di ciascun trimestre ed entro un termine di tre mesi, che può essere ridotto dalla Commissione a un mese di cui all’articolo 7, l’autorità o l’organismo competente di ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dati relativi alle operazioni di cabotaggio effettuate durante questo trimestre dai vettori residenti; questi dati sono espressi in tonnellate trasportate e in t/km. Tale comunicazione è effettuata mediante una tabella il cui modello figura nell’allegato IV.
2. La Commissione trasmette con la massima tempestività agli Stati membri prospetti riassuntivi elaborati in base ai dati ricevuti ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 6

1. L’esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori:
? a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
? b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali: se del caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso violare i valori tecnici certificati della prova della conformità di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 86/364/CE del Consiglio;
? c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi;
? d) durata della guida e del riposo;
IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto. In questo settore, l’articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE si applica alle prestazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
1? Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento a cui devono rispondere i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.
2? Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono essere applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni che detto Stato Membro impone ai propri cittadini, al fine di evitare qualsiasi discriminazione manifesta o dissimulata basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.
3? Qualora si constati che è necessario, tenuto conto dell’esperienza pratica, modificare l’elenco dei settori delle disposizioni dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica detto elenco.

Articolo 7

1) In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all’interno di una determinata zona geografica, dovuta all’attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell’adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei vettori residenti.
2) Ai fini del paragrafo 1 per:
– «grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all’interno di una determinata zona geografica» si intende il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un’eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell’offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l’equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada;
– «zona geografica» si intende una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all’insieme dei territori di altri Stati membri.
3) Sulla base, in particolare, degli ultimi dati trimestrali di cui all’articolo 5, la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo istituito dall’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3916/93, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta. Queste misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dal campo di applicazione del presente regolamento. Le misure prese a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità.La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.
4) Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.
5) Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, entro un termine di trenta giorni dalla notifica.
-Il consiglio deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la prima richiesta, può prendere una decisione diversa.
– Alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti di validità previsti dal paragrafo 3, terzo comma.
– Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.
– Se entro il temine di cui al secondo comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.
– Se la Commissione ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, essa presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 8

1) Gli Stati membri si accordano mutua assistenza per l’applicazione del presente regolamento.
2) Fatte salve le azioni penali l’autorità competente dello Stato membro ospitante può applicare sanzioni contro il vettore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso nel suo territorio infrazioni al presente regolamento o alle normative nazionali o comunitarie in materia di trasporti. Essa applica dette sanzioni senza discriminazioni e conformemente al paragrafo 3.
3) Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono consistere segnatamente in un avvertimento o, in caso di infrazioni gravi o ripetute, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è commessa l’infrazione. Qualora venga presentata un’autorizzazione di cabotaggio falsificata, il documento falsificato viene immediatamente ritirato e trasmesso al più presto all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento del vettore.
4) L’autorità competente dello Stato membro ospitante notifica a quella dello Stato membro di stabilimento le infrazioni constatate e le sanzioni eventualmente applicate nei confronti del vettore e può, in caso di infrazione grave o ripetuta, corredare detta notifica di una richiesta di sanzione.
-In caso di infrazione grave o ripetuta, l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento valuta l’opportunità di applicare una sanzione appropriata nei confronti del vettore in questione; essa deve tener conto della sanzione eventualmente applicata nello Stato membro ospitante e assicurarsi che le sanzioni adottate nei confronti del vettore siano complessivamente proporzionate all’infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo a dette sanzioni.
– La sanzione adottata dall’autorità competente dello Stato membro di stabilimento, previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, può arrivare fino al ritiro dell’autorizzazione ad esercitare la professione di vettore di merci su strada.
– L’autorità competente dello Stato membro di stabilimento può altresì, in applicazione del diritto interno, deferire il vettore in questione ad un organo nazionale competente.
– Essa informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante delle decisioni adottare in conformità dei commi precedenti.

Articolo 9

Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di un’autorizzazione di cabotaggio possa presentare un ricorso giurisdizionale contro la decisione di rifiutare o di ritirare detta autorizzazione nonché contro qualsiasi altra sanzione di carattere amministrativo adottata nei suoi confronti dall’autorità competente dello Stato membro di stabilimento o di quello ospitante.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano in tempo utile e comunicano alla Commissione le disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative all’esecuzione del presente regolamento.

Articolo 11

Ogni due anni e, per la prima volta, al più tardi il 30 giugno 1996, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

Articolo 12

1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.
2) Il regime di autorizzazione e di contingentamento comunitari dei trasporti di cabotaggio di cui all’articolo 2 cessa di essere applicabile il 1° luglio 1998.
3) A decorrere da tale data qualsiasi vettore non residente rispondente ai requisiti di cui all’articolo 1 è ammesso ad effettuare, a titolo temporaneo e senza restrizioni quantitative, trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento.
— Se del caso la Commissione presenta al Consiglio, tenendo conto dell’esperienza acquisita, dell’evoluzione del mercato dei trasporti, nonché dei progressi compiuti in materia di armonizzazione nel settore dei trasporti, una proposta sulle modalità di accompagnamento del regime definitivo relative ad un idoneo sistema di osservazione dei mercati dei trasporti di cabotaggio e all’adeguamento delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo addì 25 ottobre 1993

Rispondi

Leghorngroup Srl Identificazione e tracciabilità

Cerca

News

I nerazzurri celebrano il loro ventesimo scudetto, Inzaghi: "Cosi' e' speciale" [...]

Dialogherà con Roberto Saviano. Lo ha annunciato la direttrice Benini [...]

"Matrimonio da favola" con la lupacchiotta ad Arzago d'Adda, nel Bergamasco [...]

Le immagini riprese dalla sonda Juno diventano un'animazione 3D [...]

Tra mari e luoghi d'arte giro d'affari di 5,93 miliardi [...]