Home » Articoli » NORME DEL CODICE CIVILE – Art. 1678 Nozione

DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1678 Nozione

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo (i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno o in diciotto mesi (2951), a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Art. 1679 Pubblici servizi di linea

Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari della impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico (1737, 2951). I trasporti devono essere eseguiti secondo l’ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore. Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta. Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è istituita la norma delle condizioni generali.

Art. 1680 Limiti di applicabilità delle norme

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione (Nav. 396, 468, 940, 964) e dalle leggi speciali.

DEL TRASPORTO DI COSE

Art. 1683 Indicazioni e documenti che devono essere forniti dal vettore

Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto. Se per l’esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all’atto in cui consegna le cose da trasportare. Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.

Art. 1684 Lettera di vettura e ricevuta di carico

Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell’articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto. Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione, o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.

Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola all’ordine (1961).

Art. 1685 Diritti del mittente

Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine. Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore. Il mittente può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.

Art. 1686 Impedimenti e ritardi nell’esecuzione del trasporto

Se l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli. Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell’art. 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita. Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo a proporzione del percorso compiuto, salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivate da caso fortuito.

Art. 1687 Riconsegna delle merci

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi. Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell’arrivo delle cose trasportate. Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.

Art. 1688 Termine di resa

Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è determinato dalla somma di questi.

Art. 1689 Diritti del destinatario

I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la consegna al vettore. Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate (2761). Nel caso in cui l’ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito. (Art. 251)

Art. 1690 Impedimenti alla riconsegna

Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le istruzioni dell’art. 1686. Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l’esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell’art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’art. 1515 per conto dell’avente diritto.

Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.Art. 1691 Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordine

Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all’ordine o la ricevuta di carico all’ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo (2009). In tal caso il vettore è esonerato dall’obbligo di dare avviso dell’arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l’indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico. Il possessore del duplicato della lettera di vettura all’ordine o della ricevuta di carico all’ordine, deve restituire il titolo al vettore all’atto della riconsegna delle cose trasportate.

Art. 1692 Responsabilità del vettore nei confronti del mittente

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario.

Art. 1693 Responsabilità per perdita e avaria

Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnate per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio.

 

Art. 1694 Presunzione di fortuito

Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi e normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito (Trans. 182).

Art. 1695 Calo naturale

Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale,a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata. Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.

Art. 1696 Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna (1515).

Art. 1697 Accertamento della perdita e dell’avaria

Il destinatario ha diritto di far accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate. Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’art. 696 del codice di procedura civile.

Art. 1698 Estinzione dell’azione nei confronti del vettore

Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento (Trans. 182).

Art. 1699 Trasporto con spedizione della merce

Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere (1739).

Art. 1700 Trasporto cumulativo

Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.

Art. 1701 Diritto di accertamento dei vettori successivi

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

Art. 1702 Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vettore

L’ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l’esercizio del privilegio sulle cose trasportate (2761). Se egli ometta tale riscossione o l’esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l’azione contro il destinatario.

DEL MANDATO

Art. 1703 Nozione

Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.

Art. 1704 Mandato con rappresentanza

Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro (1387-1400).

Art. 1705 Mandato senza rappresentanza

Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato (camb. 9; ass.12). I terzi non hanno alcun rapporto col mandante.

Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dalla esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.

Art. 1706 Acquisti del mandatario

Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede (1147,1153 80 L.F.). Se le cose acquistate del mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (815), il mandatario è obbligato a trasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative alla esecuzione dell’obbligo di contrarre (1218 s., 2652 n. 2, 2932; Trans. 183 ).

Art. 1707 Creditori del mandatario

I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data incerta (2704) anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo (2652 n. 2; Trans. 183).

Art. 1708 Contenuto del mandato

Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento (1711).

Il mandato generale non comprendono gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente (camb. 12; ass. 15).

Art. 1709 Presunzione di onerosità

Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice (1733, 1740).

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO

Art. 1710 Diligenza del mandatario

Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (1768). Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca (1724) o la modificazione del mandato.

Art. 1711 Limiti del mandato

Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica (1399, 1712). Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.

Art. 1712 Comunicazione dell’eseguito mandato

Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

Art. 1713 Obbligo di rendiconto

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

Art. 1714 Interessi sulle somme riscosse

Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali (1284) sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

Art. 1715 Responsabilità per le obbligazioni dei terzi

In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l’insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del contratto.

Art. 1716 Pluralità di mandatari

Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte. Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l’affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall’omissione o dal ritardo. Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante (1294).

Art. 1717 Sostituto del mandatario

Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta (1856). Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

Art. 1718 Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante

Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest’ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo (1693). Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell’art. 1515. Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l’incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell’attività professionale del mandatario.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE

Art. 1719 Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato

Il mandante, salvo – patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

Art. 1720 Spese e compenso del mandatario

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni con gli interessi legali (1284) dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta (1709). Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico (2761).Art. 1721 Diritto del mandatario sui crediti

Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo (2761,2756).

DELL’ESTINZIONE DEL MANDATO

Art. 1722 Cause di estinzione

Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito (1712); 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinunzia del mandatario; 4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di una impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato (Fall. 78), salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi (1330; Trans. 184; camb. 22; ass. 15).

Art. 1723 Revocabilità del mandato

Il mandante può revocare il mandato (1725); ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa. Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.

Art. 1724 Revoca tacita

La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario (1335).

Art. 1725 Revoca del mandato oneroso

La revoca del mandato oneroso (1709), conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa. Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.

Art. 1726 Revoca del mandato collettivo

Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia stata fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

Art. 1727 Rinunzia del mandatario

Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave da parte del mandatario.

Art. 1728 Morte o incapacità del mandante o del mandatario

Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo. Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell’interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

Art. 1729 Mancata conoscenza della causa di estinzione

Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi.

Art. 1730 Estinzione del mandato conferito a più mandatari

Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente, si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.

DELLA SPEDIZIONE

Art. 1737 – Nozione

Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio o per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1738 – Revoca

Finchè lo spedizioniere abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l’ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l’attività prestata.
Art. 1739 – Obblighi dello spedizioniere

Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo. Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvo gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite. I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.

Art. 1740 – Diritti dello spedizioniere

La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l’esecuzione dell’incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione.

Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidate sulla base dei documenti giustificati, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.

Art. 1741 – Spedizioniere vettore

Lo spedizioniere che con mezzi propri od altrui assume l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

DEL DEPOSITO

Art. 1766 – Nozione

Il deposito è contratto con quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodire e di restituirla in natura.

Art. 1767 – Presunzione di gratuità

Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.

Art. 1768 – Diligenza della custodia

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (1176, 1800, 2151). Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Art. 1769 – Responsabilità del depositario incapace

Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti (2043 s.). In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest’ultimo (849, 1443, 2039).

Art. 1770 – Modalità della custodia

Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante (1782). Se circostanza urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.

Art. 1771 – Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa

Il depositario deve restituire la cosa (1246 n.2) appena il depositante la richiede,salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario. Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine di interesse del depositante (1184). Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.

Art. 1772 – Pluralità di depositanti e di depositari

Se più sono i depositanti di una cosa ad essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria. La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile (720).

Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.

Art. 1773 – Terzo interessato nel deposito

Se la cosa è stata depositata anche nell’interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione (1411), il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.

Art. 1774 – Luogo di restituzione e spese relative

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel

luogo in cui doveva essere custodita. Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Art. 1775 – Restituzione dei frutti

Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepito (821).

Art. 1776 – Obblighi dell’erede del depositario

L’erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che

ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire , il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante (2038, 2900).

Art. 1777 – Persona a cui deve essere restituita la cosa

Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario. Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso (109 c.p.c.) dal giudizio indicando la persona del medesimo (1586, 166, 269 c.p.c.). In questo caso egli può anche liberarsi dall’obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante (1779).

Art. 1778 – Cosa proveniente da reato

Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sè (712 c.p.). Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione (2906).

Art. 1779 – Cosa propria del depositario

Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.

Art. 1780 – Perdita non imputabile della detenzione della cosa

Se la detenzione della cosa è tolta al depositario, in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma deve sotto pena di risarcimento del danno denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione

Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo.

Art. 1781 – Diritti del depositario

Il depositante è obbligato delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne dalle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito (1767, 2761).

Art. 1782 – Deposito irregolare

Se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità (1834). In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo (1813).

DEL DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI

Art. 1787 Responsabilità dei magazzini generali

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio.

Art. 1788 Diritti del depositante

Il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso.

Art. 1789 Vendita delle cose depositate

I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall’art. 1515. Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Art. 1790 Fede di deposito

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate. La fede di deposito deve indicare:

1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio (43) del depositante;

2) il luogo del deposito;

3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;

4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata (2742).

Art. 1791 Nota di pegno

Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall’articolo precedente.

La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

Art. 1792 Intestazione e circolazione dei titoli

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata (2009).

Art. 1793 Diritti del possessore

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise, in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota dei pegni in sostituzione del titolo complessivo. Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate. Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall’art. 1795; egli può valersi della facoltà concessa dell’art. 1788.

Art. 1794 Prima girata della nota di pegno

La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza.

La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.

La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l’azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno (2033).

Art. 1795 Diritti del possessore della sola fede di deposito

Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all’ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.

Art. 1796 Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il pretesto a norma della legge cambiaria (Camb. 68 s.), può far vendere le cose depositate in conformità dell’art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza (2742). Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato (1203) nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.

 

Art. 1797 Azione nei confronti dei giranti

Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno. I termini per esercitare l’azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria (Camb. 49) e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate. Il possessore della nota di pegno decade dall’azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate. Egli conserva tuttavia l’azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Questa azione si prescrive in tre anni.

 

DELLA TUTELA DEI DIRITTI DEI PRIVILEGI

DEI PRIVILEGI SOPRA DETERMINATI MOBILI

Art. 2761 Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangano presso di lui. I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui. I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario che detiene per l’esecuzione del mandato. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore dal depositario o del sequestrario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 2756 (2778).

 

Art. 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa. Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall’art. 1679.

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