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LEGGE 459 / 97 RISTRUTTURAZIONE AUTOTRASPORTO – COMMENTO
La legge 454 del 23 dicembre 1997 entrata in vigore il 15 gennaio 1998, rappresenta lo strumento per realizzare una reale ristrutturazione del settore dell’autotrasporto di merci in conto terzi.

La legge si prefigge nel suo triennio di funzionamento di raggiungere tre obbiettivi fondamentali: innovazione tecnologica delle imprese, favorire l’esodo volontario dal settore per le imprese monoveicolari, incentivare l’aggregazione delle imprese di autotrasporto per razionalizzare l’offerta di trasporto stradale.

Complessivamente la dotazione finanza di questo strumento legislativo ammonta a 1800 miriadi di lire (600 miliardi annui).

Per favorire gli investimenti innovativi (articolo 2 della legge) e la formazione professionale si prevede un intervento di 900 miliardi, pari al 50% delle risorse. La maggior pane di questi soldi saranno utilizzati per innovazione tecnologica infatti si prevede il finanziamento di apparecchiature per introdurre tecnologie innovative nell’impresa, di programmi informatici per la gestione aziendale e l’interscambio dei dati, di sistemi satellitari per la gestione del parco veicolare, di interventi per introdurre sistemi di qualità (ISO 9000) per la conduzione aziendale. Inoltre sono previsti finanziamenti per la realizzazione di aree attrezzate per l’interscambio intermodale, cosi come per la costruzione di piattaforme logistiche e l’acquisizione di veicoli con minor impatto ambientale.

Tutti questi finanziamenti sono sotto forma di mutui quinquennali o decennali con interessi pari ad un terzo del tasso di riferimento.

Altri 324 miliardi sono destinati all’esodo volontario per quelle imprese, dotate di autorizzazione da almeno dieci anni, monoveicolari prive di dipendenti , che rinunciano definitivamente a svolgere l’attività di autotrasportatore restituendo allo Stato l’autorizzazione e rottamando il veicolo (o vendendolo a paesi terzi).

Per queste aziende sono previsti interventi a fondo perduto pari a 60 milioni di lire per coloro che sono in possesso di un veicolo autorizzato con peso complessivo superiore alle 11,5 tonnellate e fino a 26 tonnellate, tale cifra aumenta a 110 milioni di lire per i veicoli superiori alle 26 tonnellate.

Per incentivare l’aggregazione delle imprese, riducendo la polverizzazione, sono previsti investimenti totali di lire 270 miliardi. Alle imprese destinatarie di conferimenti o che risultino derivanti da fusioni sono previsti contributi a fondo perduto fino ad un importo totale di lire 30 milioni, ai quali vanno aggiunti ulteriori contributi di 7 milioni per ogni addetto stabilmente occupato nell’impresa con un massimale di 350 milioni.

Alle imprese che provvedono ad associarsi fra di loro, dando vita a nuovi consorzi o cooperative, viene destinato un contributo fino ad un importo massimo di 25 milioni di lire, da destinarsi ad incrementare la quota di capitale sociale del raggruppamento, intestata alla imprese beneficiaria. Alle imprese che aderiscono a raggruppamenti già esistenti, vengono destinati contributi fino ad un importo massimo di 20 milioni di lire, da destinarsi ad incrementare il fondo di riserva, sempre conservando l’intestazione alla impresa beneficia. Sia le quote che incrementano il capitale sociale, che il fondo di riserva, non possono essere cedute per la durata di tre anni.

Ai raggruppamenti di imprese già esistenti, che associano nuove imprese, è previsto un contributo di 20 milioni di lire per ogni impresa associata nuova con un massimo di 300 milioni. Le stesse norme valgono per i raggruppamenti che provvedono a fondersi fra di loro.

La legge 454 prevede inoltre, all’articolo 5, la possibilità di investimenti per attrezzature e veicoli destinati al trasporto combinato;

La gestione della legge viene affidata ad un Comitato (articolo 8) presieduto dal Ministro dei Trasporti e della navigazione.

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