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LEGGE 298/74: COSA STABILISCE

CAPO II TRASPORTO PER CONTO TERZI

Art. 40 – Definizione
E’ trasporto di cose per conto terzi l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

Art. 41 – Autorizzazioni
Per l’effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l’imprenditore sia iscritto nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.
L’autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lett. d), e) ed f) dell’art.26 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell’Albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all’Albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è stato esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all’estero.
L’immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di vario tipo è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.
Da parte di ciascuna impresa iscritta nell’Albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lett. e) dell’art. 26 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all’art. 28 dello stesso T.U. indisponibilità della stessa impresa.
L’immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato (ovvero di cinque a uno) può essere prevista, sentito il comitato centrale per l’Albo, con decreti del ministero dei Trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l’Albo, e dell’utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.
Il ministro dei Trasporti, sentito il comitato centrale per l’Albo, può, con il proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, allo portata, alle caratteristiche ed all’impiego del veicolo, all’ambito territoriale ed alla validità temporale.
Dell’autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in appositi documenti che deve accompagnare il trasporto.
Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all’Albo.
Il ministro dei Trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l’offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l’Albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il ministero fissa i criteri di priorità per l’assegnazione delle autorizzazioni contingentate.

Art. 43 – Disciplina delle autorizzazioni
Le autorizzazioni di cui gli artt. 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi .
Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.
In caso di morte dell’imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli che abbiano ottenuto l’iscrizione all’Albo.
Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate,
qualora abbiano ottenuto l’iscrizione all’Albo, le autorizzazioni già rilasciate alle imprese e società originarie.
Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e trasporto, sono già accordate, qualora abbiano ottenuto l’iscrizione nell’Albo, le autorizzazioni già rilasciate al cessionario dell’azienda stessa sempre chè abbia ottenuto l’iscrizione nell’Albo. Il cedente non può riprendere l’attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 44 – Trasporti internazionali
Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazioni o licenze per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni. Le imprese aventi sede all’estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l’inefficacia o l’indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

Art. 45 – Contrassegno
Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall’alto in basso, dell’altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato.

1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;
2) bianca per i servizi di trasporto in conto terzi;
3) azzurra per i servi di piazza.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell’autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.

Art. 46 – Trasporti abusivi
Fermo quanto previsto dall’art. 26 della presente legge, chiunque disponga l’esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza nell’autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con una multa variante da un minimo di lire 200.000 a un massimo di lire 600.000.
Quando l’accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante l’esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l’accertamento dei reati a norma del successivo art. 60, si procede al sequestro del veicolo. Art. 49 – Tassa di concessione
Per ciascuna delle licenze, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizioni.

TITOLO III – ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA

Art. 50 – Istituzione di un sistema di tariffe a forcella
Le disposizioni del presente titolo si applicano agli autotrasportatori di merci effettuati per conto di terzi.
I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella. Per sistema di tariffe obbligatorie si intende un sistema di tariffe approvate dalle autorità competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente titolo.

Art. 51 – Definizione delle tariffe a forcella
Il sistema di tariffe a forcella ai sensi dell’articolo precedente consiste in tariffe definite ciascuna da un limite massimo e un limite minimo. Lo scarto fra detti limiti costituisce l’apertura della forcella.
L’apertura della forcella è fissata al 23% del limite massimo della tariffa. I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra il limite massimo e il limite minimo, della tariffa a forcella corrispondente. E’ vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle.
le tariffe minime e massime di cui al presente titolo dovranno essere affisse in tutti gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché in quelli degli autotrasporti di cose, in modo ben visibile al pubblico.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 – Norme transitorie riguardanti l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi
La norma di cui all’art. 1, 2° comma, ha effetto dal 2 febbraio 1976.
Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, già esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere l’iscrizione nell’Albo.
La domanda di iscrizione è presentata al comitato provinciale competente a norma dell’art.12, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall’art. 13, escluso quello di cui al n. 27. La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale non provveda a notificare il rigetto con indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti.
Qualora l’impresa, alla scadenza del termine di cui al 1° comma del presente articolo, si trovi in attività da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli dell’imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito di cui al n. 6) dell’art. 13 può essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell’attività. detto termine può, per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni del comitato provinciale competente.
Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all’Albo nel termine indicato al 2° comma decade dall’autorizzazione ad esercitare l’autotrasporto.
Le norme di cui agli artt. 26 e 27 hanno effetto dal 1° gennaio 1977.
Nota – Il 1° comma è stato così sostituito dall’art. 1, L.28 aprile 1975, n. 145. L’ultimo comma è stato aggiunto dalla stessa disposizione di legge. Il contributo per il 1977 è stato determinAto con D.M. 4 agosto 1977 (G.U. n. 15 settembre 1977, n. 252). I termini sono stati prorogati, da ultimo, con la L. 28 aprile 1978, n. 141.

Art. 62 – Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terzi
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedano una licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio, possono conservarla a condizione che, entro il 2 febbraio 1976, domandino l’iscrizione nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell’ultimo comma dell’art. 32.
La domanda d’iscrizione deve contenere l’elencazione delle cose o delle classi di cose al cui trasporto l’autoveicolo è adibito.
L’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere l’elencazione delle cose sulla licenza a norma dell’art. 35.
Coloro che nel termine non presentino la domanda, redatta come indicato nel 2° comma, decadono dalla licenza.
Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l’autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l’autotrasporto di cose in conto terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie.
Il regolamento di esecuzione stabilirà altresì il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli artt. 35 e 39 e del 3° comma del presente articolo.
Le norme di cui agli artt. 46 e 47 hanno effetto dal 1° gennaio 1977.
Note – Con L. 28 aprile 1975, n. 145 sono stati modificati i commi 1° e 5° e sono stati aggiunti i commi 6° e 7°. I termini sono stati modificati da ultimo, con L. 28 aprile 1978, n. 141.
V. inoltre art.3 della L.8 agosto, n. 430, che si riporta:

‘Fino al termine fissato per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive, ai sensi del 5° comma dell’art. 62 della L.6 giugno 1974, n. 298, e delle relative norme di esecuzione, il ministro dei Trasporti, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all’andamento della produzione e degli scambi e alla redittività delle imprese del settore, determina, con proprio decreto, sentita la commissione interregionale di cui all’art. 13 della L. 16 maggio 1970, n. 281, e il comitato centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni, il numero di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi da rilasciare per i singoli veicoli a motore o per complessi e il riparto delle stesse per ciascuna provincia.
Il ministero dei Trasporti, con propri decreti, provvede altresì a fissare i criteri di priorità per l’assegnazione delle autorizzazioni.

Art. 63 – Contributo per l’iscrizione all’Albo
Per far fronte alle spese derivanti dall’applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all’Albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile, d’intesa con il ministero del Tesoro.
La misura annuale del contributo è stabilita dal ministro dei Trasporti e l’Aviazione Civile, sentito il comitato centrale dell’Albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.
Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicoli a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell’Albo.
Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui esso si riferisce.
Il ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota – V.D.M. 26 agosto 1977 (G.U. n. 277 dell’11 ottobre 1977).

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