Home » Articoli » LEGGE 298/74 IL CONTO PROPRIO

LEGGE 298/74: COSA STABILISCE

CAPO I IL CONTO PROPRIO

Art. 31 – Definizione
Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando occorrano tutte le seguenti condizioni:
a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con la facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell’attività principale;
c) le merci trasportate appartengono alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano esser da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto ad acquistare o a vendere.

Art. 32 – Licenze
L’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. La licenza è accordata per ciascun veicolo o trattore e vale per i rimorchi o semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore. La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore a 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze del trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare. Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione in cui al successivo art. 33. Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l’elencazione prevista, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l’attività economica da esso svolta giustificano l’impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati. Le domande possono essere presentate anche prima dell’acquisto del veicolo. La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al 2° comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al 3° comma. Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che favoriscano la documentazione essenziale comprovante l’esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli. La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione. Al rilascio della prima licenza fa seguito l’iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 35 – Elencazione delle cose
Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata. L’elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo art. 46.
Nota – Entrato in vigore il 1° Aprile 1979 (art. 2 L. 28 Aprile 1978, n. 141).

Art. 36 – Revoca delle licenze
La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all’art. 33, a seconda che essa riguardi l’ipotesi di cui al 2° comma dell’art. 32 o quella del 3° comma dello stesso articolo. Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono provvedere d’ufficio ad una verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora constatino sostanziali modificazioni delle stesse, dare corso al procedimento di revoca previsto dal precedente comma. Alla revoca della licenza fa seguito la cancellazione dall’elenco di cui all’ultimo comma dell’art. 32.

Art. 39 – Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate
Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al 3° comma dell’art. 32, deve essere accompagnato dall’elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre ad una delle altre condizioni previste dalla lett. c) dell’art. 31. L’elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna. L’elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta del regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all’anno di emissione. La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale. La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta dai funzionari del ministero dei Trasporto e dell’Aviazione civile – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente. Qualora le cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l’effettuazione di tali controlli sia prevista l’emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il ministro per i Trasporti e l’Aviazione civile-d’intesa con gli altri dicasteri interessati – può disporre con proprio decreto l’utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo. Si ricorda che i veicoli in conto proprio devono essere contrassegnati da una striscia rossa.

La ‘deregulation’ della ‘132’
La Legge n. 132 del 1987 ha introdotto notevoli modifiche alla disciplina dei trasporti in conto proprio. Sono in particolare:
– I trasporti in conto proprio possono essere effettuati con i veicoli in locazione con facoltà di compera .
– La licenza viene rilasciata per ciascun autocarro o trattore e vale per i rimorchi e per i semirimorchi da essi trainati che siano in disponibilità della stessa impresa.
– Per i veicoli di portata fino a 3.000 chilogrammi è sufficiente una domanda che precisi le esigenze del trasporto e le cose o le classi di cose da trasportare.
– Per i veicoli di portata superiore ai 3.000 chilogrammi la licenza viene rilasciata, previa presentazione della domanda, sentito il parere della Commissione delle licenze, (articoli 2 e 3). Viene, inoltre eliminato l’ultimo comma dell’articolo 3 del DL 16/87, che prescriveva che tutti i trasporti fossero accompagnati da dichiarazione che le cose trasportate sono di proprietà del titolare della licenza … ecc., ecc. A seguito di tale eliminazione, si ha come conseguenza che i trasporti con autoveicoli fino a 30 quintali di portata sono esenti dall’obbligo di qualsiasi dichiarazione, mentre, i trasporti eseguiti con veicoli di portata superiore 30 quintali, non essendo state abrogate le disposizioni, devono essere accompagnati dall’elencazione di cui all’articolo 39

Rispondi

Leghorngroup Srl Identificazione e tracciabilità

Cerca