Home » Articoli » LEGGE 27 MAGGIO 1993,N. 162 Modificazioni del decreto-legge recante misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.

LEGGE 27 MAGGIO 1993, N. 162
(IN GAZZ. UFF. 28 MAGGIO, N. 123) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore
dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 1
1. Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 novembre 1992, n. 463, e 26 gennaio 1993, n. 19.

Art. 2
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, sarà disciplinato il si-stema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonché la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l’Albo.
4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da ema-nare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1993, N. 82
All’art. 4, al comma 2, la parola: “concede” è sostituita dalle se-guenti: “tenuto conto anche delle eventuali contestazioni in ordine all’esecuzione del trasporto, può concedere”.
All’art. 7, al comma 1, al capoverso 3, le parole: “sono raddoppiati” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano”.
L’art. 9 è soppresso
L’art. 12 è soppresso
All’art. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le disposizioni in materia di veicoli eccezionali vigenti anteriormente al 1° gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo art. 10 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto”.

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