Home » Articoli » LEGGE 22/08/1985 – n. 450 RISARCIMENTO PER LA PERDITA O AVARIA DELLE COSE

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, l’ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può superare il massimale previsto dall’articolo 13, n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione. Con sentenza della Corte Costituzionale n. 420/91 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale nella parte in cui la Legge non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l’ammontare del risarcimento e nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivati da perdita o avaria delle cose trasportate in caso di dolo o colpa grave.

2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall’obbligo delle tariffe a forcella, l’ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.

Art. 2

L’ammontare del risarcimento per danni prodotti alle cose trasportate su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e degli autobus destinati ad uso privato, sia per bagagli a mano che per quelli consegnati, non può essere superiore a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16 aprile 1954, n. 202. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Auronzo di Cadore, addì 22 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

Note all’art. 1, comma 1: – La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca: “Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”. Il titolo III ha per argomento : “Istituzione di un sistema di tariffa a forcella per i trasporti di merci su strada”.

Il testo dell’art. 13, n. 4, di detta legge è il seguente: “I requisiti e le condizioni per l’iscrizione nell’albo sono i seguenti: (Omissis). 4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall’uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore “.- Con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, é stato approvato uno dei regolamenti di esecuzione della legge n. 298/1974 .L’art. 10 di tale decreto dà esecuzione all’art. 13, comma 1, n. 4), della legge devono essere stipulati con i massimali indicati nei successivi commi. Per l’assicurazione per la responsabilità civile dipende dall’uso dei veicoli i massimali sono pari a quelli obbligatori stabiliti dalle leggi in vigore. Per i danni alle cose da trasportare é prescritto un massimale unico, qualunque sia la natura e il valore delle cose da trasportare, nella misura di L. 250 per ogni chilogrammo di portata utile dei singoli veicoli impiegati da ciascuna impresa nell’autotrasporto di cose per conto di terzi”.

Nota all’art. 2 : La legge 16 aprile 1954, n. 202, reca: “Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall’aeromobile”.

AGGIORNAMENTO (DECRETO LEGGE 82/1993)

Art. 7

1. L’art.1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, è sostituito dal seguente:

“Art.1: Per i trasportatori di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate, l’ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo. E’ comunque consentito alle parti di prevedere forme di risarcimento maggiore mediante stipula di assicurazione integrative.

2. Per i trasporti di merce su strada esenti dall’obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario la cui massa non superi le 5 tonnellate, l’ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.

3. In caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o grave colpa, anche nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati.

4. I limiti di risarcibilità di cui al presente articolo sono periodicamente adeguati alla variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato”.

2. Ai fini dell’adeguamento dei limiti di risarcibilità di cui all’art.1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, la prima variazione del valore della moneta è calcolata con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si segnala ai nostri lettori che il testo del Decreto Legge è suscettibile di variazione in sede di conversione in Legge

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