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NUOVO FORMULARIO UNICO

LO SPEDIZIONIERE DOGANALE

DECRETO MINISTERIALE 11 Novembre 1987*

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

VISTO l’articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 1938 che approva le istruzioni sui registri e sugli altri stampati per le scritture doganali e le successive integrazioni e modifiche;
VISTO il regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all’interno della Comunità;
VISTO il regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo all’adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all’interno della Comunità, modificato con regolamento (CEE) n. 2791/86 della Commissione;
VISTO il regolamento (CEE) n. 2855/85 della Commissione, del 18 settembre 1985, recante disposizioni di applicazione dei suddetti regolamenti (CEE), modificato con regolamento (CEE) numero 2792/86 della Commissione, del 22 luglio 1986;
VISTO il regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio, dell’8 luglio 1985, che istituisce modelli comunitari di dichiarazione d’esportazione e d’importazione, modificato con regolamento (CEE) n. 1059/86 del Consiglio dell’8 aprile 1986;
VISTO il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario, e le successive modifiche;
VISTO il regolamento (CEE) n. 2793/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che stabilisce i codici da utilizzare per la compilazione dei formulari di cui ai regolamenti (CEE) n. 678/85, n. 1900/85 e n. 222/77 del Consiglio;
VISTO il regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario;
VISTA la decisione 87/267/CEE del Consiglio del 28 aprile 1987 con cui è stata approvata la convenzione fra la Comunità economica europea e i paesi dell’EFTA, relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci;
VISTA la decisione 87/415/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea e i paesi dell’EFTA, relativa ad un regime comune di transito;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e, in particolare, i commi 62, 63 e 64 dell’articolo 5 del testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dell’8.3.1983 nonché il proprio decreto 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.3.1983 con il quale sono stati stabiliti i casi nei quali gli obbligati debbono indicare nelle dichiarazioni doganali in forma scritta codici sostitutivi del codice fiscale;
RILEVATA la necessità di stabilire i modelli dei formulari da utilizzare negli scambi con i Paesi terzi non appartenenti all’EFTA corrispondenti ai modelli dei formulari stabiliti dal regolamento (CEE) n. 679/85 e dalla Convenzione con i paesi dell’EFTA, nonché di completare le disposizioni comunitarie laddove ne sia stata demandata la facoltà ai singoli Stati membri;
CONSIDERATA l’opportunità di estendere l’uso dei predetti formulari anche alle operazioni di spedizione da una dogana all’altra, di cabotaggio e di circolazione, non comprese nell’ambito di applicazione della normativa comunitaria;

DECRETA

Art. 1
In conformità alle disposizioni emanate dalla Comunità economica europea, sono approvati gli allegati modelli dei formulari per le dichiarazioni doganali, qui di seguito elencati:
1) modello del formulario a 8 esemplari (allegato I);
2) modello del formulario a 4 esemplari (allegato II);
3) modello del formulario complementare a 8 esemplari (allegato III);
4) modello del formulario complementare a 4 esemplari (allegato IV);
Sono altresì approvate le annesse istruzioni per la stampa, l’uso e la compilazione dei predetti formulari (allegato V).

Art. 2
I formulari di cui all’art. 1 sostituiscono i formulari T/EX e Tbis/EXc previsti dal D.M. 14 dicembre 1977, il formulario IM previsto dal D.M. 5 novembre 1981 ed ogni altro stampato attualmente in uso per le dichiarazioni doganali, ad eccezione di quelli previsti da accordi internazionali o nel quadro di procedure semplificate.
I riferimenti ai modelli sostituiti, contenuti in vigenti norme legislative e regolamentari, s’intendono effettuati ai modelli dei formulari di cui all’art. 1.

Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Roma, 11 novembre 1987

*Diramato con circolare 18 novembre 1987 n. 3137/II – Direzione Generale delle Dogane.

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