Home » Articoli » DECRETO LEGGE 29 MARZO 1993, N. 82 Misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.

DECRETO LEGGE 29 marzo 1993, n. 82
( in Gazz. Uff., 29 marzo, n. 73). Misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 1
1. All’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Chiunque affida l’effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l’attività di cui all’art. 1 o ai soggetti di cui all’art. 46 della presente legge, è punito con l’ammenda da lire 500 mila a lire un milione. Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.
Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell’attestazione di iscrizione all’Albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge».

Art. 2

1. Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applica il termine di prescrizione quinquennale.
2. Il termine di prescrizione applicabile a contratti in cui alla prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi sia prevista congiuntamente ad altra prestazione, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi è ricompresa. In tali casi il termine di prescrizione è comunque sospeso quando vi sia un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra committente e vettore.

Art. 3

1. L’ultimo comma dell’art. 8 delle norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l’effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successivi provvedimenti attuativi, e a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall’art. 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982.

Art. 4

1. L’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritta all’Albo di cui all’art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che si avvale del procedimento di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile per il pagamento di crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della citata legge n.298 del 1974, deve documentare l’avvenuta esecuzione del trasporto e produrre il conteggio tariffario, vistato dal competente comitato provinciale del suddetto albo, con l’indicazione di tutti gli elementi utili per il calcolo della tariffa e dell’eventuale conguaglio richiesto.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il giudice su istanza del ricorrente, concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642 del codice di procedura civile.
Testo risultante a seguito della conversione(L 27.05.1993 n. 162 ALL UNICO)
All’art. 4, al comma 2, la parola: «concede» è sostituita dalle seguenti: «tenuto conto anche delle eventuali contestazioni in ordine all’esecuzione del trasporto, può concedere».

Art. 5

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e quelli ubicati all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell’impresa, non sono soggetti all’osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola autorizzazione da rilasciarsi, rispettivamente, da parte del prefetto ovvero della regione territorialmente competenti, previo mero accertamento dell’avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali.
2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell’impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale.
3. L’autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l’avvertenza che in caso di inosservanza l’autorizzazione sarà revocata, salva l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 16, comma quarto, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
4. Per l’esercizio degli impianti per uso industriale resta ferma l’osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni.
5. E’ abrogato l’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 6

1. Il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia da nominarsi, comunicandone il nominativo entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, può essere scelto fra il personale dipendente del soggetto obbligato, ovvero tra professionisti o tecnici esterni all’organizzazione di tale soggetto.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall’art. 34, comma8, della legge n. 10 del 1991 sono applicate dagli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in caso di omessa o ritardata comunicazione della nomina di cui all’art. 19 della medesima legge, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) fornisce supporto, sia direttamente sia tramite altri organismi tecnicamente idonei, ai tecnici di cui all’art. 19 della legge n. 10 del 1991 nominati dalle aziende del settore dei trasporti, che ne facciano richiesta per l’espletamento dei compiti per essi previsti dalla medesima legge.

Art. 7

1. L’art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, è sostituito dal seguente:
«Art. 1.—- 1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate, l’ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo. E’ comunque consentito alle parti di prevedere forme di risarcimento maggiore mediante stipula di assicurazioni integrative.
2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall’obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le 5 tonnellate, l’ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 al chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.
3. In caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati.
4. I limiti di risarcibilità di cui al presente articolo sono periodicamente adeguati alla variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato.»
2. Ai fini dell’adeguamento dei limiti di risarcibilità di cui all’art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, la prima variazione del valore della moneta è calcolata con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo risultante a seguito della conversione
(L 27.05.1993 n. 162 ALL UNICO)
All’art. 7, al comma 1, al capoverso 3, le parole: «sono raddoppiati» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano».

Art. 8

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all’anno 1992, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, dal comma 8 dell’art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 dell’art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono elevati, rispettivamente, a lire 25.000 e a lire 50.000.

Art. 9

1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese per il funzionamento dei comitati per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ristrutturando anche le relative segreterie, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e saranno riformulate le attribuzioni del comitato centrale e stabilita la struttura del relativo organo di amministrazione e gestione dell’attività associativa, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare il sistema di versamento del contributo annuo degli autotrasportatori iscritti all’Albo nazionale, attualmente regolato dall’art. 63, primo comma, (1) della citata legge n. 298 del 1974, e il sistema di gestione delle quote degli iscritti all’Albo da utilizzare esclusivamente per fare fronte al funzionamento del comitato centrale, dei comitati regionali e dei comitati provinciali per l’Albo;
b) attribuire al comitato centrale autonoma capacità di decidere annualmente l’importo del contributo di cui alla lettera a), dovuto dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli, nonché alla capacità d’impartire disposizioni ai comitati provinciali e regionali in materia di rendicontazione delle spese sostenute per il loro funzionamento;
c) attribuire al comitato centrale autonoma capacità di decidere annualmente l’importo di ulteriori quote partecipative dovute dagli autotrasportatori iscritti all’Albo, in rapporto al numero, al tipo9 e alla portata dei veicoli per lo svolgimento delle attività associative e p0er la corresponsione delle indennità accessorie, da destinarsi in base alle leggi o decreti vigenti per i pubblici dipendenti, per il personale dell’organo di amministrazione dello stesso comitato centrale, nonché per l’assolvimento degli oneri derivanti dalla eventuale assunzione diretta di personale.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sarà determinata la composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori, e sarà stabilito il numero dei componenti riservato alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo, ed in particolare le norme di cui all’art. 3, primo comma, lettera d), all’art. 4, primo comma, lettera f), e all’art. 8, primo comma, lettera h), della legge 6 giugno 1974, n. 298.
(1) (Così rettificato in Gazz. Uff., 1. aprile 1993, n. 76)

L’art. 9 è soppresso.

Art. 10

1. Il comma 1 dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:
«1. L’esercizio dell’attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonché alle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all’Albo di cui all’art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.».

Art. 11

1. Ai fini dell’assicurazione INAIL a decorrere dal 1° gennaio 1993 per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nell’ipotesi in cui si sia verificato in un anno un unico9 infortunio, la relativa maggiorazione del tasso di premio, a modifica di quanto previsto dall’art. 20 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1998, ha effetto limitatamente ad un anno.
2. La limitazione di cui al comma 1 non si applica nel caso di più infortuni in un anno.

Art. 12

1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi non sono tenute, per quanto concerne il solo personale viaggiante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, limitatamente ai casi di menomazioni che comportino pregiudizi alla guida.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria, ai sensi dell’art. 1 della citata legge n. 482 del 1968, appartenenti alle categorie degli orfani o delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex tubercolotici e dei profughi.
Testo risultante a seguito della conversione
(L 27.05.1993 n. 162 ALL UNICO)

Art. 13

1. In aggiunta ai limiti di spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per l’anno 1992, rispettivamente previsti dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e dall’art. 9-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è ulteriormente prevista la spesa di 90 miliardi per l’anno 1992
2. Per l’anno 1992 il decreto indicato nell’art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato dal decreto del Ministro dei trasporti in data 16 gennaio 1993, pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l’anno 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno medesimo, all’uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per il medesimo anno con al tabella C della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

1. All’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunga, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) che effettuano trasporti di animali vivi.».
2. Le norme contenute nell’art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entrano in vigore dal 1° gennaio 1994. Fino a tale data restano in vigore le precedenti disposizioni in materia di veicoli eccezionali.
Testo risultante a seguito della conversione
(L 27.05.1993 n. 162 ALL UNICO)
All’art. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.
Fino a tale data, si applicano le disposizioni in materia di veicoli eccezionali vigenti anteriormente al 1° gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo art. 10 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 15

1. Per l’anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell’incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all’esercizio dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché di un contributo per le imprese di autotrasporto di paesi membri della CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.
3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto terzi, iscritti all’Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato ai sensi dell’art. 13, comma 2 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68.
4. Per gli autotrasportatori di paesi membri della CEE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell’ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 370 miliardi per l’anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.

LEGGE 27 maggio 1993, n. 162 (in Gazz. Uff. 28 maggio, n. 123)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 novembre 1992, n. 463, e 26 gennaio 1993, n. 19.

Art. 2

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonché la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l’Albo.
4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1993, N. 82

All’art. 4, al comma 2, la parola: «concede» è sostituita dalle seguenti: «tenuto conto anche delle eventuali contestazioni in ordine all’esecuzione del trasporto, può concedere».
All’art. 7, al comma 1, al capoverso 3, le parole: «sono raddoppiati» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano».
L’art. 9 è soppresso
L’art. 12 è soppresso
All’art. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le disposizioni in materia di veicoli eccezionali vigenti anteriormente al 1° gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo art. 10 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto»

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