Home » Articoli » DECRETO 324 del 26/06/87 (Integrazione testo unico disposizioni legislative doganali art. 235 e 236)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1987, n. 324

Estensione alle imprese di spedizione internazionale delle procedure semplificate relative a merci spedite all’estero previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 235 e 236 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 734, concernente delega al Governo per l’attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa all’agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri;
Visti gli articoli 1, comma 12, e 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;
Vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442, concernente l’istituzione di elenchi autorizzati degli esercenti l’attività di spedizione;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1973 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 23 luglio 1973) recante norme per l’attuazione delle procedure semplificate di accertamento in materia doganale, modificato con il decreto ministeriale 2 aprile 1977 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 15 aprile 1977);
Ritenuta l’opportunità di integrare la disciplina di cui al predetto decreto ministeriale 3 luglio 1973 con le norme necessarie per consentire anche alle imprese di spedizione internazionale di fruire delle procedure semplificate di accertamento per le spedizioni all’estero di merci per conto dei propri mandanti;

DECRETA
Art. 1
L’ammissione delle imprese di spedizione internazionale all’espletamento in procedura semplificata di accertamento relativamente alle merci di terzi proprietari, da essi spedite all’estero, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto nonché da quelle del decreto ministeriale 3 luglio 1973, e successive modificazioni.
Art. 2
Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento possono essere rilasciate alle imprese di spedizione internazionale che:
A) risultino iscritte nell’apposito elenco degli esercenti l’attività di spedizione ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442;
B) svolgano prevalentemente attività di spedizione da e per l’estero, in misura che l’ammontare del fatturato dell’ultimo triennio, relativo alle operazioni ricadenti sotto la previsione normativa di cui all’art. 9, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, costituisca almeno il 51% del volume di affari dell’impresa realizzato nello stesso periodo;
C) predispongano sistemi di scrittura e di contabilità che contengano ogni utile elemento relativo ai trasporti effettuati al fine di consentire agli organi doganali di eseguire periodicamente gli accertamenti di propria competenza; dovranno, in particolare, risultare i dati di identificazione completa dei mezzi di trasporto dei vettori, dell’acquirente e del cedente le merci, la natura, la qualità, la quantità ed il valore delle merci stesse, i luoghi di partenza e di destinazione di esse, i valichi di uscita, la data di spedizione;
D) integrino le scritture e le contabilità aziendali con le copie delle fatture e della documentazione di trasporto su cui sia indicato il documento doganale emesso;
E) dimostrino, al fine di garantire il necessario rapporto fiduciario con l’Amministrazione doganale, di non essere state dichiarate fallite, né ammesse a procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione e siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. Inoltre, alle medesime imprese non deve essere stata inflitta, nell’ultimo triennio, alcuna sanzione per pena pecuniaria superiore a L. 30.000.000 per infrazioni in materia doganale e di divieti economici e valutari;
F) abbiano legali rappresentanti, i quali non risultino formalmente imputati per un delitto previsto dalle leggi finanziarie e dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici e valutari, ovvero per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e nel massimo a dieci anni e non siano stati condannati, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti sopramenzionati.

Art. 3
Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente articolo si prescinde dalla indicazione della denominazione commerciale delle merci, fatte salve, beninteso, le limitazioni e le cautele di cui al quarto comma dell’art. 232 del testo unico n. 43/1973.
Le imprese beneficiarie delle autorizzazioni sono ammesse a svolgere con procedura semplificata di accertamento soltanto spedizioni di esportazione definitiva.
Alle imprese di spedizione aventi nel territorio della Repubblica più sedi stabili ed organizzate possono essere rilasciate più autorizzazioni, una per ciascuna sede. Si intendono per sedi stabili ed organizzate i luoghi in cui l’impresa ha costituito in via continuativa una installazione fissa completa di uffici e attrezzature finalizzate al compimento della propria attività di spedizione secondo quanto attestato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 4
I documenti doganali di esportazione emessi dalle imprese di spedizione beneficiarie delle procedure semplificate di accertamento devono essere intestati ai soggetti che richiedono il trasporto delle merci all’estero e devono, altresì, riportare gli estremi di identificazione della impresa autorizzata ad effettuare la spedizione.
Il beneficiario delle autorizzazioni é tenuto a trasmettere alla dogana, nei termini e con le modalità prescritte dall’art. 10 del decreto ministeriale 3 luglio 1973 e successive modificazioni, la matrice della bolletta doganale e la copia per gli usi statistici.

Art. 5
L’impresa beneficiaria, al fine di consentire alla dogana l’esercizio della facoltà d’intervento all’atto della partenza delle merci, deve comunicare, con congruo anticipo, il programma giornaliero di spedizione anche con cadenza settimanale, contenente i seguenti dati:
A) il luogo in cui si trovano le merci per l’esportazione;
B) l’ora prevista per la partenza;
C) la descrizione sommaria delle merci.

Art. 6
L’impresa beneficiaria dell’autorizzazione, fermo restando il disposto degli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale 3 luglio 1973, e successive modificazioni, é tenuta, prima della spedizione, a verificare l’esistenza

e la regolarità di qualsiasi autorizzazione o licenza eventualmente prescritta da altre disposizioni nonché la regolarità della documentazione valutaria e di ogni altra documentazione relativa all’esportazione da effettuare.
L’impresa medesima, inoltre, dovrà accertarsi della conformità delle merci e dei colli al contenuto della dichiarazione doganale, ivi compresa l’identificazione del mezzo di trasporto delle merci stesse. Essa dovrà procedere al suggellamento o all’identificazione con altri sistemi, secondo quanto precisato nell’autorizzazione alla procedura semplificata, dei colli, dei contenitori o dei veicoli al fine di garantire l’integrità di essi e l’identità delle merci.
In dipendenza dell’attività sopra indicata e di ogni altro adempimento connesso all’espletamento delle formalità doganali l’impresa beneficiaria é solidalmente responsabile con il proprietario delle merci agli effetti tributari e valutari.

Art. 7
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: Guarino
Visto, il Guardasigilli: Rognoni

NOTE
Nota all’art. 2, lettera A):
La legge n. 1442/1941 reca: ‘Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri.
Nota all’art. 2, lettera B):
Il testo del n. 4 dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 é il seguente:
‘Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali).
– Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:
(Omissis).
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui ai numeri precedenti e i servizi relativi alle operazioni doganali;
(Omissis)’.
Nota al primo comma dell’art. 3:
Il testo del quarto comma dell’art. 232 del T.U. n. 43/1973 é il seguente:
‘L’amministrazione può rifiutare o revocare l’autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Può altresì escludere dalla facilitazione determinate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza, ovvero, può prescrivere per determinate merci la osservanza di particolari cautele.
Nota all’art. 4, secondo comma:
Il testo vigente dell’art. 10 del D.M. 3 luglio 1973 é il seguente:
‘Art. 10.- Per le spedizioni all’estero con procedura semplificata i beneficiari sono tenuti ad inviare alla dogana, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello della partenza della merce, la matrice della bolletta doganale emessa e la copia da servire per gli usi statistici.
In base alle matrici ricevute, la dogana procede al discarico dei modelli dal registro di cui al secondo comma del precedente articolo.
Periodicamente la dogana, sulla base delle scritture e delle contabilità dell’impresa nonché dei riscontri tecnici eventualmente eseguiti a norma dell’art. 236, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, procede al controllo delle matrici delle bollette ricevute.
Note all’art. 6, primo comma:
– Il testo dell’art. 9 del D.M. 3 luglio 1973 é il seguente:
‘Art. 9. – Per le merci che devono essere spedite all’estero dai beneficiari, la dichiarazione doganale é compilata sui normali modelli corrispondenti al tipo di operazione da effettuarsi.
I modelli da utilizzare per la compilazione, numerati progressivamente e intestati all’impresa beneficiaria, devono essere preventivamente vidimati mediante la firma di un funzionario della dogana, che ne prende nota su un apposito registro di carico e scarico. Tale annotazione comporta per l’impresa l’onere del rigoroso rendiconto.
La spedizione delle merci, dai luoghi precisati nell’autorizzazione, può avvenire anche prima della compilazione della dichiarazione doganale, qualora dette merci siano scortate da documento di transito comunitario o da lettera di vettura ferroviaria internazionale.
Fino a quando le imprese speditrici non siano state fornite dello speciale timbro ufficiale di cui all’art. 236, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i modelli delle dichiarazioni saranno altresì preventivamente muniti del timbro ufficiale della dogana.
Il beneficiario é tenuto, per le merci spedite all’estero con procedura semplificata, a suggellare i colli, contenitori o veicoli; le merci che non possono essere sottoposte a suggellamento sono identificate con altri sistemi. Le disposizioni per il suggellamento o l’identificazione sono precisate nell’autorizzazione. I mezzi di suggellamento o di identificazione adottati devono essere indicati sui documenti che accompagnano la merce e nella dichiarazione.
– Per il testo dell’art. 10 del D.M. 3 luglio 1973 v. nota all’art. 4, secondo comma.

AGGIORNAMENTO su MATERIA DOGANALE

GAZZETTA UFFICIALE n. 291 – 14/12/90
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374
Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazioni delle merci comunitarie.

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 1990, n. 375
Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto i tabacchi lavorati esteri.

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 1990, n. 376
Riordinamento della disciplina doganale relativa ai magazzini generali contenuta nel regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

GAZZETTA UFFICIALE CEE, L 246 – 10/09/90
Regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali.

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