Home » Articoli » DECRETO 255/E del 16 settembre 1996 DDT – DOCUMENTO DI TRASPORTO (abrogazione della bolla di accompagnamento delle merci)

DDT – DOCUMENTO di TRASPORTO

ABROGAZIONE DELLA BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE MERCI: CHIARIMENTI MINISTERIALI
La circolare del Ministero delle Finanze n. 255/E del 16 settembre 1996 fornisce le disposizioni necessarie all’applicazione della normativa abrogativa della bolla d’accompagnamento delle merci viaggianti (DPR 472 del 14 agosto 1996 – Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996). L’obbligo di emissione della bolla d’accompagnamento delle merci viaggianti è cessato a partire dal 27 settembre 1996. L’abrogazione dell’obbligo di emissione della bolla d’accompagnamento delle merci viaggianti non comporterà la fine dei controlli sui beni viaggianti allo scopo di acquisire informazioni o dati utili all’accertamento di una corretta applicazione delle norme fiscali. I beni dovranno essere quindi accompagnati da un diverso documento di trasporto.

CONSEGNE DI BENI E FATTURAZIONE IMMEDIATA
Nel caso di fatturazione immediata la merce può essere accompagnata dalla fattura stessa ovvero può viaggiare senza alcun documento qualora la fattura venga spedita o consegnata al cessionario. In questo caso il momento di emissione della fattura e quello d’inizio del trasporto, pur avvenendo nello stesso giorno, possono non coincidere, essendo legittimo emettere fattura (vedi nota A) entro le ore ventiquattro del giorno in cui con la consegna o la spedizione è stata effettuata l’operazione (vedi nota B)

CONSEGNA DI BENI E FATTURAZIONE DIFFERITA
Nei casi di fatturazione differita ai sensi dell’art. 21 4° comma DPR 633/72 la merce deve essere accompagnata da un documento di trasporto od altro documento idoneo a identificare i contraenti. Si dovrà quindi provvedere, come cita il comma 3 dell’art. 1 del DPR 472/96, alla compilazione di ‘nuovo’ documento di trasporto con le seguenti caratteristiche:
– generalità del cedente
– generalità del cessionario
– generalità del trasportatore
– descrizione dei beni, quantità, qualità e natura
– data del trasporto.

Il documento potrà essere redatto in carta semplice ed in forma libera, mentre nulla è previsto rispetto alla numerazione dello stesso. Al nuovo documento è equiparato qualsiasi altro documento di trasporto (tipo la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico ecc.) purché riporti i dati sopraelencati così come previsto dal comma 3 dell’art. 1. I documenti di trasporto o di consegna che consentono la fatturazione differita, devono essere conservati a norma dell’art. 39, 3° comma DPR 633/72 (fino al momento di definizione del periodo di imposta cui si riferiscono, fermi restando gli obblighi civilistici ).

CONSEGNE DI BENI IN CONTO DEPOSITO, LAVORAZIONE, ECC.

Nei trasporti di beni da consegnare a terzi senza titolo traslativo della proprietà (tipo deposito, conto lavorazione ecc.) il documento di trasporto con le caratteristiche di cui all’art. 1 comma 3° DPR 472/96 (‘nuovo’ documento, lettera di vettura, polizza di carico ecc.) è sufficiente a vincere le presunzioni di acquisto e di vendita senza fattura, stabilite dall’art. 53, DPR 633/72 a condizione che contenga la causale non traslativa della proprietà.

ESCLUSIONE
La bolla sarà ancora necessaria per le cessioni che riguardano tabacchi, prodotti sottoposti al regime delle accise, fiammiferi, prodotti soggetti ad imposte di consumo e soggetti a vigilanza fiscale.

NOTA A: (la fattura si considera emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte – art. 21, 1° comma DPR 633/72) .

NOTA B: (la data di effettuazione coincide con la consegna purché l’effetto traslativo o costitutivo non sia differito – art. 6 DPR 633/72).

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