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Con decreto legge del 3 marzo 1997 in attuazione della direttiva 95/50/CE concernente l’adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose sono stati definiti modalità e metodi che prevedono fra l’altro :

  • Che annualmente il Ministero dei Trasporti sentito il Ministero degli Interni stabilisca con disposizioni il numero minimo di trasporti su strada di merci pericolose da sottoporre a controllo
  • Che i controlli siano eseguiti a campione sulla più ampia parte della rete autostradale
  • Che se necessario e non costituisce un pericolo per la sicurezza possano essere prelevati campioni della merce trasportata per farli esaminare
  • Che se nel corso dei controlli vengano constatate infrazioni i veicoli possono essere immobilizzati sul posto o in luogo appositamente scelto ed obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio
  • Che si possono (art 6) eseguire controlli anche nei locali delle imprese a titolo preventivo quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza intendendo (art2) con imprese … che trasportano, caricano, scaricano,o facciano trasportare merci pericolose nonché quelle che immagazzinano temporaneamente , raccolgano, condizionino o ricevano tali merci nel corso di una operazione di trasporto…
  • Che annualmente il Ministero dei trasporti invii alla Commissione dell’Unione Europea una relazione sull’applicazione della Direttiva indicando
    • Il volume stimato o censito dei trasporti di merci pericolose
    • Il numero dei veicoli controllati
    • Il numero ed il tipo di infrazioni constatate
    • Il numero ed il tipo di sanzioni comminate

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