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ARTICOLO 168 del CODICE STRADALE

 

Art. 168 – Disciplina del trasporto su strada materiali pericolosi

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico e allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all’accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti. Il Ministro dei Trasporti può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradale per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro dei Trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strade, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con i Ministri dell’Interno, dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e della Sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma I ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando all’autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.1860, modificato dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. Il Ministro dei Trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell’art. 167, comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione, è punito con l’arresto sino a 8 mesi e con l’ammenda da lire cinquecentomila a due milioni . All’accertamento del reato conseguono le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi, a norma rispettivamente del capo I, sezione II, del capo II, sezione II del titolo VI.

9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno, di cui al comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da uno a quattro mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell’art. 167, comma 10.

CERTIFICATO di

FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 30/12/1992 n. 571

Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n.89/684/CEE del 21/12/1989 riguardante la formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

Art. 1 – Campo di applicazione

1.Con il presente regolamento viene data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 89/684/CEE del 21/12/1989 riguardante la formazione professionale di taluni conducenti che effettuano trasporti nazionali ed internazionali su strada di merci pericolose mediante:

a) veicoli di massa max autorizzata superiore a 3,5 tonnellate che trasportano merci pericolose in quantità superiore ai limiti previsti nel marginale 10011 dell’A.D.R.; per le materie ed oggetti esplosivi si tiene invece conto di tutti i veicoli, qualunque sia la loro massa massima autorizzata;

b) veicoli cisterna o unità di trasporto che comprendono cisterne o contenitori cisterna aventi capacità di oltre 3000 litri e/o una massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate allorché detti veicoli o unità di trasporto trasportino merci pericolose od effettuino un percorso su strada dopo aver scaricato merci pericolose senza che le cisterne o i contenitori cisterna siano stati puliti o degassati.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano ai veicoli appartenenti alle Forze Armate o posti sotto la responsabilità di queste.

Art. 2 – Certificato di formazione professionale

1.I conducenti di veicoli di cui all’art.1 devono aver conseguito alle scadenze di cui al comma 2, il certificato di formazione professionale, il cui rilascio è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione e al superamento del relativo esame, previsto all’art.3

2. Le scadenze sono così fissate:

a) 1 luglio 1993 per il trasporto di merci pericolose con i veicoli cisterna e le unità di trasporto di cui al comma 1, lettera b), dell’art.1, nonché per il trasporto di materie ed oggetti esplosivi;

b) 1 luglio 1995, per qualsiasi altro trasporto di merci pericolose di cui all’art.1.

3. Il certificato è valido cinque anni. La sua validità può essere prorogata per periodi di cinque anni, allorché il titolare del certificato:

a) nell’anno che precede la scadenza di validità del certificato, ha seguito l’apposito corso di aggiornamento di cui all’art.3 ed ha superato il relativo esame;

b) ovvero può provare, con documentazione atta a consentire i necessari riscontri, di avere esercitato la propria attività senza interruzioni dal momento del rilascio o dell’ultima proroga del suo certificato.

Sono ammesse sospensioni di attività stagionali, ferie od altre interruzioni di lavoro non superiori a sei mesi per periodo di dodici mesi.

Art. 3 – Corso di formazione professionale ed esame

1.E’ istituito il corso di formazione professionale per i conducenti di veicoli di cui all’art.1

2. Per l’ammissione al corso è necessario essere in possesso della patente di guida corrispondente al tipo di veicolo previsto dal certificato che si intende conseguire, secondo quanto indicato nell’art.5.

3. Il corso di formazione professionale deve:

a) comportare lo svolgimento del programma previsto nell’allegato 2 del presente regolamento, e di cui lo stesso costituisce parte integrante;

b) comportare una frequenza minima di trenta ore per il primo conseguimento e di venti ore, qualora trattasi di aggiornamento;

c) essere svolto a cura di organizzazioni o enti legalmente costituiti ed accreditati, a tal fine, da apposita commissione istituita presso la Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione (MCTC), come da successivo art.4;

d) dette organizzazioni o enti devono precisare i nominativi dei docenti, i quali devono essere in possesso di in laurea chimica o ingegneria e devono possedere comprovata esperienza nel settore delle merci pericolose da almeno cinque anni. Inoltre per l’effettuazione delle lezioni inerenti il comportamento da adottare in condizioni di emergenza per il primo soccorso, deve essere specificato il nominativo del medico docente ed i relativi titoli.

Lo svolgimento del corso deve essere supportato da idoneo materiale didattico, ed in particolare da attrezzature necessarie per integrare le lezioni teoriche con esercitazioni pratiche.

( vedi anche )

CONTRASSEGNI di PERICOLO e CLASSIFICAZIONE A.D.R.

Norme ADR

 

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