FIATA COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING

TRADUZIONE INDICATIVA DELLE CONDIZIONI ORDINARIE (1970) CHE REGOLANO LA POLIZZA DI CARICO PER TRASPORTI COMBINATI DELLA F.I.A.T.A.
(In caso di discordanza fa testo l’originale inglese)

DEFINIZIONI: Il termine “MERCHANT” significa e comprende il Caricatore, il Mittente, il Consegnatario, il Portatore della presente Polizza di Carico, il Ricevitore ed il Proprietario della merce. Per “Freight Forwarder”, Spedizioniere, Vettore si intende l’emittente della presente Polizza di Carico nelle forme specificate al recto di questo documento. Il solo scopo delle rubriche dei seguenti articoli è di facilitarne il richiamo. (continua…)

FIATA FORWARDERS CERTIFICATE OF RECEIPT

FIATA FORWARDERS CERTIFICATE OF RECEIPT – F.C.R.

Questo modulo puo’ essere consegnato dallo spedizioniere al proprio committente dal momento della presa in consegna della merce. Nell’emettere il documento F.C.R., lo spedizioniere attesta di aver ricevuto in consegna una determinata spedizione, esattamente individuata e di aver ricevuto l’ordine irrevocabile di farla pervenire ad un determinato destinatario nominativamente indicato nel documento o di tenerla a disposizione di quest’ultimo. (continua…)

FIATA FORWARDERS CERTIFICATE OF TRANSPORT

FIATA FORWARDERS CERTIFICATE OF TRANSPORT – F.C.T.

Questo modulo puo‘ essere consegnato dallo spedizioniere al committente dal momento della presa in consegna della merce affinchè venga spedita. Nell’emettere il documento F.C.T., lo spedizioniere attesta che egli ha preso in consegna una spedizione specificatamente indicata nel documento stesso affinchè venga spedita, con incarico di procedere alla consegna della merce stessa secondo le istruzioni del committente, cosi‘ come e‘ indicato nel documento. (continua…)

FIATA S.D.T. CERTIFICATION FOR THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS

SHIPPER CERTIFICATION
FOR THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS

FIATA S.D.T.
SHIPPER CERTIFICATION FOR THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS

Si tratta del ‘Certificato del caricatore per trasporto di merci pericolose che si è aggiunto recentemente alla serie dei documenti FIATA e che risponde ad una assoluta necessità della Categoria. (continua…)

NORME DEL CODICE CIVILE – Art. 1678 Nozione

DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1678 NozioneCol contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo (i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno o in diciotto mesi (2951), a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. (continua…)

Condizioni Generali per i servizi nazionali di trasporto di merci a collettame (07/01/97)

Depositate presso tutte le C.C.I.A.A. il 7 gennaio 1997

INDICE

ART. 1   – AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI
ART. 2   – ASSUNZIONE DELL’ INCARICO
ART. 3   – FACOLTA’ DI RECESSO
ART. 4   – ESECUZIONE DELL’INCARICO
ART. 5   – OBBLIGHI DEL MITTENTE
ART. 6   – MERCI PERICOLOSE
ART. 7   – IMBALLAGGIO
ART. 8   – ESONERO DELLA RESPONSABILITA’ VETTORIALE
ART. 9   – CONTROLLI – DOCUMENTAZIONI
ART. 10 – DIRITTO DI CONTRORDINE
ART. 11 – RITIRI E CONSEGNE
ART. 12 – TEMPI DI CARICO E SCARICO AL RITIRO ED ALLA RICONSEGNA A DOMICILIO
ART. 13 – ORARIO DI SERVIZIO PER LE OPERAZIONI DI RITIRO E RICONSEGNA
ART. 14 – TERMINI DI RESA
ART. 15 – SVINCOLO DELLE MERCI
ART. 16 – CONTRASSEGNI
ART. 17 – MANCATO SVINCOLO E GIACENZA
ART. 18 – CASI DI FORTUITO
ART. 19 – RESPONSABILITA’ DI PERDITA O AVARIA
ART. 20 – MANDATO AD ASSICURARE
ART. 21 – NOLO E PAGAMENTI
ART. 22 – INTERESSI DI MORA
ART. 23 – PRIVILEGIO E DIRITTO DI RITENZIONE
ART. 24 – TARIFFE DEL CORRIERE
ART. 25 – FORO COMPETENTE

(continua…)